COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 50 del 13 Maggio 2004 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo della Società BORGARETTO 2003 avente ad oggetto la posizione irregolare dei giocatori ROMOLI Fabio, PULICE Francesco, IENGO Ezio e LEO Gerardo della Società PERTUSA BIGLIERI in relazione alla gara del 25/04/2004 nell’ambito del Campionato Amatori

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 50 del 13 Maggio 2004 - pubbl. su www.figc-crto.org Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo della Società BORGARETTO 2003 avente ad oggetto la posizione irregolare dei giocatori ROMOLI Fabio, PULICE Francesco, IENGO Ezio e LEO Gerardo della Società PERTUSA BIGLIERI in relazione alla gara del 25/04/2004 nell’ambito del Campionato Amatori A seguito della gara indicata all’oggetto la Società sportiva BORGARETTO 2003 ricorreva alla Commissione Disciplinare, per la irregolare posizione dei giocatori ROMOLI Fabio, PULICE Francesco, IENGO Ezio e LEO Gerardo della Società PERTUSA BIGLIERI. Preliminarmente occorre evidenziare che con il Comunicato Ufficiale n° 36, pubblicato in data 19/02/04, è stata disposta l’abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di Giustizia Sportiva per le ultime quattro giornate dei Campionati Regionali e Provinciali di calcio a 11 e di calcio a 5 della Lega Nazionale Dilettanti e delle gare di play-off e play-out 2003-2004. Alla luce della suddetta abbreviazione dei termini, nei procedimenti di prima istanza avanti la Commissione Disciplinare come quello in oggetto, il reclamo deve pervenire o essere depositato presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12,00 del terzo giorno successivo alla data di effettuazione della gara, con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte. Il reclamo in questione, relativo alla gara disputata in data 25/04/04, è pervenuto presso la sede del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in data 3/05/04 e quindi abbondantemente oltre il termine stabilito dalla disposizione citata, per cui ogni ulteriore esame nel merito della vicenda ad oggetto del reclamo è preclusa dall’inosservanza del suddetto termine procedurale. P.Q.M. La Commissione Disciplinare dichiara inammissibile il ricorso in questione e dispone l’incameramento della prescritta tassa di € 104,00 con addebito sul conto della società G.S. BORGARETTO 2003.
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