COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 51 del 20 Maggio 2004 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo della Società G.S.R.C. FRANCESCO MARINO avente ad oggetto la squalifica comminata al giocatore VENTURA Corrado come da comunicato ufficiale del Comitato Provinciale di Torino n. 43 del 06/05/04, in relazione alla gara tra la G.S.R.C. FRANCESCO MARINO e AUXILIUM VALDOCCO del 02/05/2004 – II categoria – Girone H
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N° 51 del 20 Maggio 2004
- pubbl. su www.figc-crto.org
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo della Società G.S.R.C. FRANCESCO MARINO avente ad oggetto la squalifica comminata al giocatore VENTURA Corrado come da comunicato ufficiale del Comitato Provinciale di Torino n. 43 del 06/05/04, in relazione alla gara tra la G.S.R.C. FRANCESCO MARINO e AUXILIUM VALDOCCO del 02/05/2004 – II categoria – Girone H
La Società Francesco Marino interponeva ricorso avverso il provvedimento disciplinare adottato nei confronti del proprio giocatore VENTURA Corrado dal Giudice Sportivo come da C.U. n. 43 del 06/05/2004.
Preliminarmente occorre evidenziare che con il Comunicato Ufficiale n° 36, pubblicato in data 19/02/2004, è stata disposta l’abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di Giustizia Sportiva per le ultime quattro giornate dei Campionati Regionali e Provinciali di calcio a 11 e di calcio a 5 della Lega Nazionale Dilettanti e delle gare di play-off e play-out 2003-2004.
Alla luce della suddetta abbreviazione dei termini, nei procedimenti di seconda istanza avanti la Commissione Disciplinare come quello in oggetto, il reclamo deve pervenire o essere depositato presso la sede del Comitato Regionale entro e non oltre il terzo giorno successivo alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale.
Nella fattispecie il reclamo relativo a squalifica comminata con C. U. pubblicato in data 06/05/2004, è pervenuto presso la sede del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in data 10/05/2004 e quindi oltre il termine stabilito dalla disposizione citata, per cui ogni ulteriore esame nel merito è precluso dall’inosservanza del suddetto termine procedurale.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare dichiara inammissibile il ricorso in questione e dispone l’incameramento della prescritta tassa di € 104,00 con addebito sul conto della Società G.S.R.C. FRANCESCO MARINO.
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