COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 52 del 27 Maggio 2004 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo della Società PRO VALFENERA partecipante al Campionato di Prima categoria Girone H avverso la decisione del Giudice Sportivo di cui al comunicato ufficiale n. 50 del 13/05/2004

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 52 del 27 Maggio 2004 - pubbl. su www.figc-crto.org Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo della Società PRO VALFENERA partecipante al Campionato di Prima categoria Girone H avverso la decisione del Giudice Sportivo di cui al comunicato ufficiale n. 50 del 13/05/2004 Nella riunione del 24/05/2004 alla presenza dell’avvocato Tommaso Servetto Presidente e degli avvocati Flavio Campagna e Paolo Pavarini componenti alla presenza del sig. Sergio Boccalatte rappresentante AIA la Commissione Disciplinare ha preso in esame il suindicato reclamo. La Società PRO VALFENERA con reclamo inviato alla Commissione Disciplinare il 19/05/2004 reclama avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale del 13/05/2004 con cui faceva carico alla Società dei danni riportati dall’auto dell’arbitro nella gara PRO VALFENERA - ROCCHETTA TANARO del 02/05/04. Il reclamo deve ritenersi intempestivo poiché come da comunicato n. 36 del 19/02/04 in cui veniva evidenziata la delibera della Lega Nazionale Dilettanti con la quale era prevista la abbreviazione dei termini procedurali davanti agli organi di Giustizia Sportiva ove veniva previsto che il reclamo alla Commissione Disciplinare, in relazione alle ultime quattro gare di campionato, debba essere effettuato entro il terzo giorno successivo derogando così al termine ordinario. Alla luce di ciò il reclamo è dichiarato inammissibile viene posto a carico del reclamante la Tassa di Reclamo pari a € 104,00
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