COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N°43 del 13 maggio 2004- pubbl. su www.figc-sardegna.it Delibere della Commissione Disciplinare G.S. SAN GIORGIO QUARTUCCIU ( Campionato di 3^ Categoria – Comitato provinciale di Cagliari ) Avverso delibera G.S. – C.U. n° 27 del 24.03.2004. Gara San Giorgio Quartucciu / Gemini 9 del 21.03.2004.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N°43 del 13 maggio 2004- pubbl. su www.figc-sardegna.it
Delibere della Commissione Disciplinare
G.S. SAN GIORGIO QUARTUCCIU ( Campionato di 3^ Categoria – Comitato provinciale di Cagliari )
Avverso delibera G.S. – C.U. n° 27 del 24.03.2004.
Gara San Giorgio Quartucciu / Gemini 9 del 21.03.2004.
Il G.S. San Giorgio Quartucciu propone reclamo avverso i provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo nei confronti di due suoi tesserati, il calciatore Campus Luca, squalificato fino al 31.12.2006 ( “ al termine della gara si avvicinava all’arbitro e gli dava un calcio alla schiena causandogli forte dolore sino al giorno dopo”), e il calciatore Serra Ivan, squalificato fino al 31.12.2005 ( “ al termine della gara si avvicinava all’arbitro e gli dava una forte spallata alle spalle provocandogli dolore”). La reclamante sostiene che i fatti contestati ai due calciatori vengono riferiti dall’arbitro in termini che ne accentuano ingiustamente la responsabilità e che non tengono conto del fatto che essi si sono verificati in una situazione alquanto confusa, caratterizzata da un notevole affollamento di persone intorno all’arbitro e sicuramente conseguenti a pura casualità piuttosto che a determinata volontà di ledere fisicamente il direttore di gara.
La Commissione ha sentito in separate sedute l’arbitro, e il dirigente della società reclamante; mentre, il primo ha confermato i fatti in esame in tutti i loro particolari, il predetto dirigente ha ribadito le motivazioni del reclamo da lui sottoscritto.
Dall’attenta valutazione delle informazioni fornite dai documenti di gara, questa Commissione ritiene che le infrazioni contestate ai due sanzionati siano state poste in essere nei modi e nella dinamica descritti dall’arbitro nel suo referto, e che non valgano ad attenuare, nonché a negare, le responsabilità dei due calciatori le allegazioni di parte della reclamante.
Peraltro, da un’attenta valutazione della gravità delle infrazioni commesse dal Campus e dal Serra e richiamandosi a criteri di commisurazione delle sanzioni costantemente osservati, ritiene di ridurre l’entità delle stesse.
Per questi motivi, DELIBERA:
- di ridurre al 30.03.2006 la squalifica del calciatore Campus Luca;
- di ridurre al 30.03.2005 la squalifica del calciatore Serra Ivan;
- che non venga fatto addebito della tassa.
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