COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 52 del 12/05/2004 – pubbl. su www.figclndsicilia.it CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 18/ 1/2004 ACR CASTELLUCCESE – SANTANGIOLESE
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 52 del 12/05/2004 - pubbl. su www.figclndsicilia.it
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 18/ 1/2004 ACR CASTELLUCCESE - SANTANGIOLESE
2-0; Reclamo Santangiolese.
Con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 39/C, la C.A.F., deliberando
sull'appello proposto dalla Società Santangiolese in ordine alla gara
in oggetto, annullava la decisione assunta dalla Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Sicilia e pubblicata sul C.U. n. 40 del
19/02/2004 e rinviava gli atti a questo Organo di Giustizia Sportiva,
ritenuto competente, per l'esame di merito;
La Società Santangiolese, con il proprio reclamo, sostenendo che il
calciatore n. 16 della Società Castelluccese, subentrato al n. 3 al
15' del s.t. non era Amato Antonino, come riportato sulla distinta di
gara, bensì altro calciatore, chiedeva l'applicazione, a carico
dell'avversaria, della punizione sportiva prevista dal C.G.S.; a
sostegno di tale tesi faceva rilevare che, a seguito della richiesta fatta
all'arbitro di procedere ad una nuova identificazione del calciatore
subentrante, questi si sarebbe sottratto, allontanandosi immediatamente e
venendo subito sostituito da altro calciatore;
Esaminati gli atti ufficiali, la dichiarazione suppletiva rilasciata
dall'arbitro della gara in occasione dell'udienza svoltasi presso la
Commissione Disciplinare e, sopratutto, la nota redatta dai Carabinieri in
servizio di Ordine Pubblico presso l'impianto sportivo ed allegata al
procedimento instaurato presso la C.A.F., si rileva, senza alcun ragionevole
dubbio, che a sostituire il calciatore n. 3 della Società Castelluccese, non
fu il calciatore Amato Antonino, come riportato sulla distinta di gara, bensì
altro calciatore, non avente titolo a partecipare alla gara ed identificato
dai suddetti Carabinieri come Vaccaro Antonino Vincenzo, anch'egli tesserato
per la stessa Società;
Affermata, pertanto, la responsabilità della Società Castelluccese, del
dirigente accompagnatore della stessa, sig. Tata Domenico, e del calciatore
Vaccaro Antonino Vincenzo;
Si delibera:
Di accogliere il reclamo proposto dalla Società Santangiolese, non
addebitando la relativa tassa;
Di infliggere alla Società Castelluccese la punizione sportiva della
perdita della gara per 0-3 e l'ammenda di Euro 150,00;
Di infliggere al sig. Tata Domenico, dirigente accompagnatore della Società
Castelluccese l'inibizione ad assolvere incarichi o mansioni ufficiali sino a
tutto il 31/10/2004;
Di squalificare il calciatore Vaccaro Antonino Vincenzo (Castelluccese) sino
a tutto il 10/09/2004.