COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 53 del 19/05/2004- pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della CommissioneDisciplinare A.S. PIAZZA ARMERINA (EN) – (posizione irregolare calciatori vari – GARA PIAZZA ARMERINA/CAMPOBELLO DI LICATA del 9.5. 2004 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIR. “C” – PLAY-OUT) – Proc. n° 383/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 53 del 19/05/2004- pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della CommissioneDisciplinare A.S. PIAZZA ARMERINA (EN) – (posizione irregolare calciatori vari – GARA PIAZZA ARMERINA/CAMPOBELLO DI LICATA del 9.5. 2004 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIR. “C” – PLAY-OUT) – Proc. n° 383/A – La Società reclamante segnala la posizione irregolare dei calciatori Raia Salvatore, Toledo Giampiero e Falzone Giuseppe, schierati dalla Società Campobello di Licata nella gara prima indicata, sebbene squalificati; La Commissione Disciplinare: Visti gli atti ed il reclamo ritualmente proposto, esperiti gli opportuni accertamenti, preliminarmente, osserva: Il gravame della Società Piazza Armerina va respinto; Infatti, la partecipazione alla gara dei calciatori Raia Salvatore e Toledo Giampiero è da ritenere legittima, in quanto a senso dell’art. 14, n° 12, lettera b) che testualmente recita: le squalifiche per recidiva a seguito di ammonizioni riportata nell’ultima giornata di campionato devono essere scontate nella stagione sportiva successiva; detto articolo è stato riportato testualmente sui Comunicati Ufficiali dal n° 46 al n° 51 del C.R.S.; La predetta sanzione disciplinare (squalifica per una gara per recidività in ammonizioni) è stata irrogata in relazione alla gara di spareggio Acate/Campobello di Licata dell’1.5.2004; Pertanto, i calciatori sopra citati potevano partecipare alla gara in esame trattandosi di gara di Play-out e quindi rientrante nell’ipotesi prevista dal citato art. 14 C.G.S.; Per quanto attiene la partecipazione alla gara dal calciatore Falzone Giuseppe la stessa deve ritenersi legittima in quanto la sanzione disciplinare inflitta (squalifica per 4 gare) è stata scontata non partecipando alle gare 28.3.2004, 18.4.2004, 25.4.2004, e 1.5.2004 (spareggio); P.Q.M. DELIBERA: di respingere il reclamo come sopra proposto; con addebito di tassa, non inviata, pari ad Euro 104,00.
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