COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 53 del 19/05/2004- pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della CommissioneDisciplinare U.S. EMPEDOCLINA (AG) – (avverso squalifica del giocatore Spataro Massimiliano fino al 9.5.2009 – squalifica del giocatore Termini Calogero per tre gare – ammenda Euro 1.000,00 – GARA EMPEDOCLINA/PETROSINO del 9.5.2004 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – PLAY-OFF – C.U. n° 52 del 12.5.2004) – Proc. n° 387/A –
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 53 del 19/05/2004- pubbl. su www.figclndsicilia.it
Delibere della CommissioneDisciplinare
U.S. EMPEDOCLINA (AG) – (avverso squalifica del giocatore Spataro Massimiliano fino al 9.5.2009 – squalifica del giocatore Termini Calogero per tre gare – ammenda Euro 1.000,00 – GARA EMPEDOCLINA/PETROSINO del 9.5.2004 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – PLAY-OFF – C.U. n° 52 del 12.5.2004) – Proc. n° 387/A –
Con appello ritualmente proposto la Società ricorrente chiede la revoca della squalifica inflitta ai propri calciatori, Spataro Massimiliano e Termini Calogero, nonché la riduzione della sanzione pecuniaria comminata alla Società, adducendo, nel merito che Spataro Massimiliano non poteva essere l’autore dei fatti addebitatigli perché precedentemente espulso dal campo (40° minuto) mentre Termini Calogero era impossibilitato a partecipare alle contestazioni perché già uscito dal campo per infortunio muscolare; relativamente all’ammenda inflitta alla Società deduce la ricorrente che essa appare eccessiva atteso che la Società stessa si sarebbe prodigata per salvaguardare l’incolumità dei direttori di gara;
Nella seduta del 18.5.2004 il responsabile della Società come invece richiesto, non si è presentato;
La Commissione Disciplinare, letto l’appello ed esaminati gli atti di gara, osserva:
Le ragioni prospettate dalla Società appellante non appaiono condivisibili, perché in assenza di altri elementi la circostanza che i giocatori erano usciti precedentemente dal campo perché espulsi o infortunati non prova che gli stessi non potevano essere ripresenti in campo in occasione degli accadimenti che gli sono contestati;
Peraltro, nel rapporto arbitrale è chiaramente descritta la partecipazione dei due calciatori ai fatti in esame, i quali sono stati, senza alcun dubbio identificati dal direttore di gara e dai suoi assistenti;
Pertanto, il ricorso va respinto sul punto e le sanzioni confermate, perché proporzionate ai fatti, cosiì come si sono verificati;
Con il riferimento alla ammenda inflitta alla Società ancorché i fatti descritti nel rapporto arbitrale giustificano l’applicazione di una sanzione; essa tuttavia appare a questa Commissione eccessiva e va ridotta come da dispositivo;
P.Q.M.
DELIBERA:
di respingere il ricorso relativamente alla squalifica inflitta ai calciatori Spataro Massimiliano e Termini Calogero;
di ridurre l’ammenda inflitta alla Società alla Società determinandola in Euro 500,00.
Senza addebito di tassa.
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