COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 54 del 26/05/2004- pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della CommissioneDisciplinare A.S. CITTÀ DI ISOLA DELLE FEMMINE (avverso posizione irregolare per squalifica calciatori Com’ella Francesco e Giglio Giacomo – GARA CLUB ITALIA/CITTA’ ISOLA DELLE FEMMINE del 16.5.2004 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA –PLAY OFF) – Proc. n° 390/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 54 del 26/05/2004- pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della CommissioneDisciplinare A.S. CITTÀ DI ISOLA DELLE FEMMINE (avverso posizione irregolare per squalifica calciatori Com’ella Francesco e Giglio Giacomo – GARA CLUB ITALIA/CITTA’ ISOLA DELLE FEMMINE del 16.5.2004 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA –PLAY OFF) – Proc. n° 390/A – Letto il reclamo ritualmente proposto dalla Società ricorrente presentato nei termini previsti dall’abbreviazioni procedurali e con il quale la Società fa presente che nella gara indicata in epigrafe del 16.5.2004 hanno preso parte regolarmente i calciatori Comella Francesco e Giglio Giacomo del Club Italia seppur squalificati per una giornata con il C.U. n° 52 del 12.5.2004; Chiede, pertanto, la vittoria a tavolino della gara in oggetto; Lette le controdeduzioni presentate dalla Società Club Italia che nell’udienza dibattimentale del 24.5.2004 ne ha ribadito il contenuto; La Commissione Disciplinare, letti gli atti di gara, osserva: preliminarmente, in ordine alle eccezioni proposte dalla Società Club Italia, le stesse non possono essere accolte in quanto il reclamo deve pervenire o essere depositato entro le ore 12.00 del terzo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale e lo stesso è pervenuto nei termini assegnati, come sopra evidenziato; Ancora in via preliminare in ordine all’eccezione che il reclamo deve essere accompagnato dalla relativa tassa non può essere anche essa accettata in quanto la ragione giuridica (alias spirito della norma) è da interpretare che in regime di “play off e play out “, per l’abbreviazione dei termini, non è possibile invitare la società interessata a regolarizzare il mancato invio della tassa; vale, però, quanto disposto dall’art. 29 punto 8) C.G.S. nel caso che presso il Comitato Regionale è esistente un deposito in attivo dal quale può prelevarsi l’importo se dovuto; Esperiti gli opportuni accertamenti, in ordine alle squalifiche indicate, osserva: I calciatori Comella Francesco e Giglio Giacomo (Club Italia) non avevano titolo a prendere parte alla gara di che trattasi perché squalificati; attesa la peculiarità del caso; P.Q.M. DELIBERA: in accoglimento del ricorso sopra proposto di infliggere alla Società Club Italia la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 a favore della A.S. Città di Isola della Femmine; senza addebito di tassa.
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