COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 54 del 26/05/2004- pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della CommissioneDisciplinare A.C.R. ACICATENA (CT) – (avverso perdita gara, ammenda, inibizione dirigente Marletta, squalifica allenatore Tosto al 30.11.2004; squalifica per 3 gare ai calciatori Cordova F., Destasio S., Longhitano N. – GARA COMISO/ACICATENA del 9.5.2004 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA – PLAY OFF – C.U. n° 52 del 12.5.2004) – Proc. n° 388/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 54 del 26/05/2004- pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della CommissioneDisciplinare A.C.R. ACICATENA (CT) – (avverso perdita gara, ammenda, inibizione dirigente Marletta, squalifica allenatore Tosto al 30.11.2004; squalifica per 3 gare ai calciatori Cordova F., Destasio S., Longhitano N. – GARA COMISO/ACICATENA del 9.5.2004 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA – PLAY OFF – C.U. n° 52 del 12.5.2004) – Proc. n° 388/A – La Società A.C.R. Acicatena (CT) ha proposto rituale appello avverso i provvedimenti comminati in prime cure dal G.S. per la gara di cui in epigrafe. Sostiene l’appellante che l’arbitro sia incorso in un macroscopico errore affermando che i giocatori siano venuti a trovarsi in campo in numero inferiore a quello previsto dalla norma e pertanto la gara non poteva essere sospesa; Eccepisce inoltre il regolare svolgimento della gara addebitabile all’operato del direttore di gara, si oppone all’ammenda di Euro 400,00 comminata a carico della stessa ricorrente per comportamenti non regolamentari addebitati a propri tesserati e sostenitori non condivide l’inibizione a carico del Presidente e dell’allenatore giustificando tale loro opposizione che i fatti addebitati ai predetti tesserati troverebbero diversa collocazione e statuizione se debitamente riferiti; Conclude chiedendo l’annullamento dell’ammenda o in subordine una sua congrua riduzione; altrettanto riduzione chiede per le sanzioni comminate a carico dei propri tesserati; in ordine alla gara, sostiene che i propri calciatori sono rimasti in campo in numero di 7 e pertanto la gara non andava sospesa e ne chiede la ripetizione; Sentito all’udienza il rappresentante della Società ricorrente il quale ha ribadito i motivi esposti in ricorso; La Commissione Disciplinare, letti i motivi di appello ed esaminati gli atti ufficiali di gara, osserva: Quanto sostenuto dalla ricorrente non trova riscontro alcuno con riferimento alle risultanze del rapporto di gara; la Società stessa non ha fornito riscontri obiettivi in avallo delle proprie affermazioni sostenute; l’arbitro chiaramente riferisce che la gara non ha avuto regolare conclusione perché la squadra Acicatena si è trovata in campo con sole 6 unità e quindi con un numero inferiore a quello consentito; Tanto si evince anche dal rapporto del C.C.; Questa Decidente condivide le statuizioni in ordine agli addebiti a carico dei tesserati e della responsabilità in via oggettiva a carico della Società; il relativo “quantum” è determinato come in dispositivo; P.Q.M. DELIBERA: di confermare la punizione della perdita della gara per rinuncia; di determinare in Euro 300,00 l’ammenda a carico della Società Acicatena; di confermare la squalifica a carico dei calciatori Cordova Francesco, Destasio Salvatore e Longhitano Nicola; di confermare la squalifica a carico del del Sig. Tosto Lucio (allenatore); di determinare al 30.12.2004 l’inibizione a carico del Sig. Marletta Rodolfo per gli effetti di cui all’art. 14 lettera e) del C.G.S. per l’effetto di restituire la tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it