COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 93 del 20/5/2004- pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEI SIGG. SCAFI EMILIANO, D’ERCOLE EMANUEL, CONTINI CRISTIAN E DELLE SOCIETA’ POL. NUOVO LATINA ISONZO E C.S. PARROCCHIALE BORGO GRAPPA. GARA NUOVO LATINA ISONZO – PARROCCHIALE BORGO GRAPPA DEL 2-11-2003 CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 93 del 20/5/2004- pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEI SIGG. SCAFI EMILIANO, D’ERCOLE EMANUEL, CONTINI CRISTIAN E DELLE SOCIETA’ POL. NUOVO LATINA ISONZO E C.S. PARROCCHIALE BORGO GRAPPA. GARA NUOVO LATINA ISONZO – PARROCCHIALE BORGO GRAPPA DEL 2-11-2003 CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA. Con atto del 31-3-2004 prot. 1417/357pf/EF/MM la Procura Federale deferiva alla Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Lazio il Sig. Scafi Emiliano, arbitro effettivo della sezione di Cassino, il Sig. D’Ercole Emanuel calciatore (già tesserato della società pol. Nuovo Latina Isonzo) attualmente tesserato della società Pol. San Michele, il Sig. Contini Cristian, calciatore tesserato della società C.S. Parrocchiale Borgo Grappa e le società Pol. Nuovo Latina Isonzo e C.S. Parrocchiale Borgo Grappa, i primi tre per rispondere della violazione di cui all’articolo 1 comma 1 del CGS e le società per violazione dell’articolo 2 comma 4 del CGS, per responsabilità oggettiva nelle violazioni ascritte ai propri tesserati. Nel deferimento, a sostegno dell’accusa, la Procura ricordava che, sulla scorta degli accertamenti eseguiti dall’Ufficio Indagini, era emerso che l’Arbitro della gara in questione, Sig. Emiliano Scafi, aveva omesso di riportare nel suo rapporto di gara che al 30’ del primo tempo, a seguito di uno scontro di gioco tra due calciatori avversari, si era accesa una rissa sul terreno di gioco che vedeva coinvolti i giocatori in campo e gli occupanti le panchine di entrambe le società; la rissa aveva visto tra i partecipanti più accessi i calciatori deferiti D’Ercole e Contini, che avevano colpito degli avversari con calci e pugni, il primo, e con un pugno ed una testata il secondo. I tesserati deferiti dovevano quindi rispondere di violazione dell’articolo 1 comma 1 del CGS, a vario titolo e per le accuse loro rivolte, mentre le società dovevano rispondere, per responsabilità oggettiva, delle violazioni ascritte ai loro tesserati. La Commissione Disciplinare con atto del 20-4-2004 protocollo 277/cd, fissava la riunione per la discussione del ricorso per il 5-5-2004, presso la sede federale, e dava termine alle parti sino al 30-4-2004 per l’invio di memorie e deduzioni difensive. Facevano pervenire memorie, peraltro fuori termine, il Contini ed il D’Ercole. Alla riunione del 5-5-2004 presenziavano, oltre al rappresentante della Procura Federale, Avv. Alessandro Avagliano, il tesserato Contini Cristian ed il dirigente delegato della società Parrocchiale Borgo Grappa, Sig. Gaspari Mauro, mentre risultavano assenti la società Nuovo Latina Isonzo e l’Arbitro Scafi Emiliano. Risultava altresì assente giustificato il calciatore D’Ercole reduce da un’operazione chirurgica che ribadiva con lo scritto difensivo la sua estraneità agli occorsi. Nella riunione le parti deferite presenti ribadivano la loro estraneità agli occorsi. Il calciatore Contini, in particolare, deduceva di essere un agente della Polizia di Stato e che, effettivamente, in occasione di quella che viene da lui stesso definita come una scaramuccia tra alcuni calciatori avversari, era entrato nel terreno di gioco, dalla panchina dove si trovava come calciatore di riserva, solo per sedare gli animi, cosa che in effetti era avvenuta in brevissimo tempo e senza particolari colpi scambiati tra le parti. La società invece, tendeva a minimizzare gli occorsi e, comunque, sottolineava il clima di sportività in essere tra le due società, piccole realtà sociali di due borghi limitrofi del comune di Latina, e che anche nella circostanza tutto si era concluso al termine dell’incontro nel consueto clima amichevole tra calciatori e dirigenti che, tra di loro, si conoscono tutti da anni. Il rappresentante della Procura Federale concludeva per l’affermazione di responsabilità di tutti i soggetti deferiti e richiedeva mesi tre di inibizione per l’Arbitro Scafi Emiliano, mesi quattro di squalifica per i calciatori Contini Cristian e D’Ercole Massimiliano ed € 200 di multa per entrambe le società. Dagli atti del procedimento emerge senza possibilità dubbio che, in effetti, il Sig. Scafi Emiliano omise di riportare sul referto la circostanza degli incidenti scoppiati al 30’ del primo tempo tra i calciatori delle due squadre che comportarono la sospensione dell’incontro per un tempo imprecisato, dopo dei quali l’Arbitro non adottò alcun provvedimento disciplinare in quanto non era riuscito ad identificare con certezza i responsabili di particolari atti di violenza. La certezza deriva non solo da quanto riportato nella sua relazione dall’osservatore arbitrale Domenico Briguglio, rapporto da cui origina il deferimento, ma dalle stesse dichiarazioni del direttore di gara, rese ai rappresentanti dell’Ufficio Indagini, ove l’Arbitro lealmente confessa che effettivamente si verificò una rissa repentina e di breve durata tra i calciatori di entrambe le squadre e che omise di farne menzione nel referto in quanto non era stato in grado di adottare alcun provvedimento disciplinare proprio per la repentinità degli occorsi. Ritiene la Commissione a tal proposito che la cosciente omissione di un fatto sul referto di gara, pur in assenza di qualsiasi dolo, sia generico che specifico, non può che comportare una violazione dell’articolo 1 comma 1 del CGS in quanto l’Arbitro deve compilare il suo rapporto in maniera attenta, precisa e doviziosa di particolari proprio per permettere agli organi di giustizia sportiva di adottare provvedimenti disciplinari conformi ai fatti ed il più possibile improntati a giustizia formale e sostanziale. L’omissione, seppur frutto di negligenza e sciatteria, non può passare inosservata ed impunita e, pur considerando il comportamento collaborativo dell’’Arbitro nel corso del procedimento e l’assenza di qualsivoglia interesse nel non riportare un episodio che, al più, avrebbe comportato una lieve sanzione pecuniaria a carico delle società, appare senz’altro adeguata la sanzione dell’inibizione di mesi due. Appare certamente provata la responsabilità delle due società per la rissa messa in atto da numerosi calciatori di entrambe le squadre. Infatti la circostanza emerge in maniera incontrovertibile sia dalla relazione Griguglio, già citata, sia dalle dichiarazioni dell’Arbitro, sia dalle ammissioni, pur tendenti ad attenuarne la portata, fatte sia dal Contini che dalla società Borgo Grappa in sede di audizione. Ciò non di meno appare equo fissare la sanzione a carico delle società nella consistenza usualmente adottata dal Giudice di prime cure, che sarebbe stato competente a decidere sol che l’Arbitro avesse compilato in maniera più attenta e completa il referto, e quindi nella misura di € 100 per ciascuna. Per contro non appare pienamente provata la responsabilità dei calciatori Contini e D’Ercole. A carico degli stessi restano le dichiarazioni rese dal Briguglio all’ufficio indagini e la relazione dallo stesso redatta, ma l’Arbitro Scafi ha confermato di non aver potuto identificare nessuna ed ha aggiunto di poter escludere che alla rissa abbiano partecipato dirigenti e calciatori della panchina senza maglietta. Per contro il Briguglio afferma che numerosi appartenenti alle panchine sono entrati in campo per partecipare alla rissa e che molti non indossavano le magliette. Di fronte a queste patenti contraddizioni, rammentando che comunque il referto arbitrale e le dichiarazioni supplementari rese dal direttore di gara costituiscono fonte di prova privilegiata, non smentibile dalle dichiarazioni di un osservatore arbitrale che nel sistema delle fonti non assumono tale privilegio e non sono utilizzabili nemmeno quale prova in caso di gesto di violenza sfuggito al controllo arbitrale, si deve concludere per il proscioglimento dei calciatori in carenza di qualsiasi altro elemento a sostegno dell’ipotesi accusatoria. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA · di comminare al Sig. Scafi Emiliano, arbitro effettivo della Sezione AIA di Cassino, l’inibizione per mesi due, alle società Nuovo Latina Isonzo e Parrocchiale Brogo Grappa l’ammenda di € 100,00, ritenendoli colpevoli degli addebiti rispettivamente ascritti, di prosciogliere i calciatori Contini Cristian e D’Ercole Massimiliano in quanto i fatti loro ascritti non sono provati.
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