COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 93 del 20/5/2004- pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL SIG. FRANCESCO CONSOLI E DELLA A.S. SEZZE SETINA PER VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 COMMA 2 E 4 CGS E DELL’ARTICOLO 1 COMMA 1 CGS. GARA SEZZE SETINA – FORMIA DEL 18-12-2002 COPPA ITALIA D’ECCELLENZA.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 93 del 20/5/2004- pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL SIG. FRANCESCO CONSOLI E DELLA A.S. SEZZE SETINA PER VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 COMMA 2 E 4 CGS E DELL’ARTICOLO 1 COMMA 1 CGS. GARA SEZZE SETINA – FORMIA DEL 18-12-2002 COPPA ITALIA D’ECCELLENZA. Con delibera pubblicata sul comunicato ufficiale n. 28/c – riunione del 19-1-2004 – la Commissione d’Appello Federale, sugli appelli proposti dai Sigg. Angelo Bruno Scirocchi, Francesco Consoli e U.S. Sezze Setina, riuniti per connessione oggettiva, deliberava di accogliere il reclamo proposto dal Consoli e dall’U.S. Sezze Setina annullando la delibera di questa Commissione Disciplinare, pubblicata sul comunicato ufficiale n. 26 del 6-11-2003, ai sensi dell’articolo 33 n. 5 del CGS per nullità della notifica dell’atto di deferimento. Accoglieva inoltre parzialmente l’appello dello Scirocchi derubricando il fatto contestato da illecito sportivo a violazione dell’articolo 1 comma 1 del CGS e comminando la inibizione di anni 1 invece di quella di anni 5 con proposta di preclusione originariamente comminata dalla Commissione Disciplinare. La Commissione Disciplinare ha quindi fissato una nuova riunione per la discussione del deferimento per il 21-4-2004 dando termine alle parti sino al 16-4-2004 per memorie difensive. Nella seduta, ove si presentavano il Sig. Consoli assistito dall’Avv. Claudio Trotta che aveva fatto pervenire nei termini memoria difensiva, rimaneva assente la società Sezze Setina e la Commissione, rilevata la nullità della notifica alla stessa per inosservanza del termine previsto dall’articolo 37 n. 3 del CGS, , rinviava al 12 maggio 2004 per regolarizzare la notifica alla società. Nella successiva riunione del 12 maggio 2004 compariva regolarmente anche la società Vis Sezze in persona del delegato Dr. Giovanni Carabellò. Per la Procura Federale compariva l’Avv. Salvatore Sciacchitano. Veniva sentito quale teste il calciatore D’Amico Angelo che confermava sostanzialmente le dichiarazioni già rese all’Ufficio Indagini. Sul consenso di tutte le parti venivano acquisiti, tramite lettura, tutti gli atti del primo procedimento. La Procura Federale concludeva in via principale per l’affermazione della responsabilità dell’allenatore Consoli Francesco, iscritto all’albo del settore tecnico della FIGC, nella violazione dell’articolo 6 comma 2 CGS, con condanna ad anni 3 di squalifica, per l’illecito sportivo, ed in via subordinata per la condanna a mesi sei di squalifica per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS, per la società Sezze Setina condanna a tre punti di penalizzazione per violazione dell’articolo 6 comma 4 del CGS ovvero, in via subordinata, all’ammenda di € 300,00 per violazione dell’articolo 2 comma 4 CGS. Per il Consoli il difensore concludeva per il proscioglimento ovvero minimo della pena per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS, e per il Sezze Setina il delegato invocava il proscioglimento della società. Ritiene preliminarmente la Commissione, all’esito della complessa istruttoria della vicenda, di dover uniformarsi a quanto statuito dalla CAF in ordine alla configurazione giuridica del fatto ascritto ai deferiti. Non si è raggiunta la prova certa dell’illecito sportivo teso ad alterare la prestazione del calciatore Maglitto, attaccante del Formia, avvicinato prima dell’incontro di Coppa Italia, svoltosi nel lontano 18-12-2002, nello stadio di Sezze. Gli atti compiuti dal Consoli e dallo Scirocchi, pur avvolti da un’aria di ambiguità e di sottintesi, non sono parsi alla Commissione d’Appello idonei ed univocamente volti ad alterare il risultato della gara in questione, pur essendo censurabili sotto diversi ed inquietanti aspetti. Infatti se è certo che tra le società Formia e Sezze Setina si erano svolti degli abboccamenti, peraltro messi in atti dal lato setino da soggetti estranei alla società e sforniti apparentemente da interessi nella vicenda, è altrettanto certo che dal lato formiano si era sempre opposto un netto rifiuto motivato dalla necessità di non sguarnire ulteriormente l’organico della squadra che già navigava in brutte acque di classifica. Tra un contatto e l’altro si era giunti all’ultimo giorno utile per i trasferimenti ed il Maglitto era rimasto nell’organico del Formia, tanto da aver ricevuto la conferma ufficiale in organico solo qualche giorno prima. Il tentativo improprio ed inopportuno, contrario a qualsiasi forma consentita dal regolamento, e messo in opera da soggetti non qualificati, come il Consoli, ed estranei alla società come lo Scirocchi, messo in atto nell’imminenza di una gara rimane pur sempre, se non volto a perpetrare un illecito sportivo, una grave violazione regolamentare. Uniformandosi a quanto già detto della CAF per lo Scirocchi, non si può che convenire che anche il Consoli abbia commesso la violazione prevista dall’articolo 1 comma 1 del CGS in quanto non è conforme all’etica sportiva che un allenatore approcci prima della gara un calciatore avversario e si intrattenga con lo stesso non per salutarlo, come si impone tra conoscenti, sportivi e persone civili, ma per riaprire il discorso di una trattativa mai ufficialmente iniziata ed abortita sul nascere, che viene invece data per conclusa. Non solo ma si consente, quantomeno, allo Scirocchi, di aggiungere particolari inquietanti su rimborsi spese et similia che lo stesso non aveva alcun titolo per gestire. Il Consoli dunque deve anch’esso rispondere pienamente della violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS ed appare equo, in rapporto alla sanzione già irrogata definitivamente allo Scirocchi, comminare allo stesso la squalifica di mesi 9, considerando che, a solo parzialissima attenuante, può essere invocata la sua appartenenza alla società interessata ed il suo ruolo che lo portava ad interessarsi, seppur in maniera impropria, alle vicende relative al rafforzamento dell’organico. La società deferita deve rispondere pienamente di responsabilità diretta per il comportamento messo in atto dai suoi tesserati e da soggetti estranei che agivano però in nome e per conto della stessa. Il grado di responsabilità appare molto grave in quanto appare assolutamente disdicevole che una società consenta ad un allenatore ed ad un mediatore estraneo all’organico, di svolgere pratiche attinenti al trasferimento di un calciatore in luoghi, momenti e con modalità inopportune ed anti regolamentari sino quasi ai confini dell’illecito sportivo, sicuramente sfiorati nella vicenda. La sanzione dell’ammenda deve quindi essere proporzionata alla gravità e reiterazione dell’illecito e viene fissata in € 1.500. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA · di derubricare l’imputazione ascritta al tesserato Consoli Francesco, allenatore iscritto nell’albo del settore tecnico della FIGC, in quella di violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS per aver tenuto un comportamento contrario alle norme federali, a quelle specifiche del settore tecnico ed alla lealtà e correttezza sportiva e, pertanto, commina allo stesso la squalifica di mesi 9. Ai sensi dell’articolo 2 comma 4 commina alla società Sezze Setina l’ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento).
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