COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 99 del 27/5/2004 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEI CALCIATORI BILLARDELLO SIMONE E RIZZO SIMONE (A.S. CISTERNA CALCIO A 5 2000) E DELLA SOCIETA’ A.S. CISTERNA CALCIO A 5 2000 PER VIOLAZIONE I PRIMI DUE DELL’ARTICOLO 27 COMMI 1 E 2 DELLO STATUTO, NONCHE’ DELL’ARTICOLO 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E LA SOCIETA’ DELLA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 2 COMMA 4 DEL C.G.S.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 99 del 27/5/2004 - pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEI CALCIATORI BILLARDELLO SIMONE E RIZZO SIMONE (A.S. CISTERNA CALCIO A 5 2000) E DELLA SOCIETA’ A.S. CISTERNA CALCIO A 5 2000 PER VIOLAZIONE I PRIMI DUE DELL’ARTICOLO 27 COMMI 1 E 2 DELLO STATUTO, NONCHE’ DELL’ARTICOLO 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E LA SOCIETA’ DELLA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 2 COMMA 4 DEL C.G.S. Con atto del 26-4-2004 protocollo 1580/360pf/EF/ma la Procura Federale della F.I.G.C. deferiva alla Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Lazio i calciatori Billardello Simone e Rizzo Simone, tesserati per la società A.S. Cisterna calcio a 5 2000 e la società di appartenenza. Nell’atto l’ufficio requirente addebitava ai calciatori deferiti la violazione dell’articolo 27 comma 1 e 2 dello Statuto della F.I.G.C. e dell’articolo 1 comma 1 del C.G.S. per aver contravvenuto all’obbligo loro imposto di osservanza delle norme federali, avendo gli stessi, in assenza di qualsiasi deroga, in data 2-3-2004, proposto querela presso il Commissariato di P.S. di Cisterna di Latina, per fatti avvenuti durante ed al termine dell’incontro di calcio a cinque, valevole per il campionato nazionale di seri C del girone B del 28-2-2004. Alla società veniva invece addebitata la violazione dell’articolo 2 comma 4 del C.G.S. per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta ai propri tesserati. La Commissione Disciplinare con atto prot. 296/cd del 12 maggio 2004, convocava i deferiti e la Procura Federale per la riunione del 26-5-2004 dando alle parti deferite termine sino al 24-5-2004 per far pervenire proprie deduzioni a difesa. I deferiti non inviavano deduzioni a sostegno e non comparivano. Nella riunione la Procura Federale concludeva per l'affermazione di responsabilità nelle violazioni ascriite per tutti i soggetti deferiti chiedendo la squalifica per mesi due per entrambi i calciatori e l'ammenda di € 200,00 per la società. La Commissione Disciplinare, di fronte alla peculiarità del caso, ritiene preliminarmente che vada esaminata con estrema attenzione la normativa che si assume violata e cioè il comma 2 dell’articolo 27 dello Statuto. Con tale disposizione si impone a tutti i soggetti tesserati della F.I.G.C. di accettare le decisioni assunte dagli Organi Federali di carattere tecnico, disciplinare ed economico, sanzionando tutte le azioni che tendano in ogni modo ad eludere tale obbligo, salvo motivata deroga da concedere dal Consiglio Federale per gravi ragioni di opportunità. Tale clausola, cosiddetta compromissoria, tende quindi a conservare all’interno dell’ordinamento federale tutte le controversie che possono sorgere, assegnando a specifici Organi la risoluzione di tali controversie. Si tratta in sostanza di una clausola arbitrale estesa a tutte le materie comunque attinenti allo svolgimento dell’attività sportiva, in cui gli arbitri sono rappresentati da organi monocratici o collegiali predeterminati con competenza generale estesa a tutti gli appartenenti all’ordinamento federale con specifiche funzioni determinate dalle N.O.I.F., dal Codice di Giustizia Sportiva, dal Regolamento del Settore Tecnico, del Settore Giovanile e Scolastico e delle Leghe. La violazione della norma è costituita da qualsiasi atto che, eludendo la competenza degli Organi Federali, tenti di attivare l’Autorità Giudiziaria Ordinaria per ottenere pronunce diverse da quelle emanate dagli stessi Organi Federali. Nella specie, però, ritiene la Commissione che nessun atto di tal genere è stato compiuto dai calciatori deferiti e quindi gli stessi vanno prosciolti da ogni addebito. Infatti l’intenzione dei calciatori nell’attivare la Procura della Repubblica competente per territorio, in rapporto a fatti costituenti astrattamente l’ipotesi di reato prevista dagli articoli 61 n1, 581 e 582 c.p. in concorso tra persone identificate ed altre rimaste allo stato ignote, è quella di ottenere la punizione dei colpevoli ai sensi di legge, concretizzando la condizione di procedibilità prevista dall’articolo 120 c.p.. Dopo tale atto, necessario solo per i reati perseguibili a querela di parte, l’azione del privato cittadino si esaurisce lasciando il campo all’Autorità procedente che esercita l’azione penale. La querela, quindi, è un atto d’impulso per l’attivazione di una procedura obbligatoria, secondo la Costituzione della Repubblica, indipendente da ogni altro potere e di natura eminentemente pubblica. Il risultato finale di tale attività, l’emanazione di una sentenza penale di condanna o di assoluzione, non può in alcun modo sovrapporsi con le sentenze degli Organi della Federcalcio che non hanno né competenza, né tutela di interessi che sono eminentemente pubblici ed esclusivi dell’Ordinamento statuale. Né l’attivazione di un procedimento penale per tali accadimenti può in alcun modo eludere sentenze disciplinari della F.I.G.C., in quanto al più il risultato dell’attività della Magistratura Ordinaria potrà essere l’irrogazione di sanzioni penali a carico dei colpevoli e giammai potrà annullare eventuali sentenze disciplinari assunte sia nei confronti dei querelanti che dei querelati. Ben diverso sarebbe stato il discorso se, con la proposizione di querela, si fosse tentato di sconfessare un referto arbitrale, querelando l’Arbitro per diffamazione od i giudici sportivi che hanno emanato una decisione disciplinare, ovvero si fosse querelato un avversario protagonista di un’entrata di gioco fallosa ma contenuta nell’ambito dell’evento agonistico. In tali casi, come è costante orientamento della Commissione, si deve giungere sino alla sanzione disciplinare massima, con proposta di preclusione, in quanto si tende non solo ad eludere le decisioni disciplinari della F.I.G.C. ma a minare in maniera irreversibile l’essenza stessa dell’Ordinamento Federale ed i più elementari canoni di sportività, lealtà e correttezza. In questo caso, invece, l’iniziativa assunta dai calciatori deferiti tende solo ad ottenere la punizione secondo l’ordinamento statuale di presunti colpevoli di fatti obiettivamente gravi e rilevati dallo stesso direttore di gara, punizione che nessun organo federale può naturalmente irrogare; sanzione che può coesistere, senza minimamente confliggere, con decisione disciplinari federali. Va solo aggiunto che i fatti sono avvenuti al termine della gara, non essendo minimamente connessi all’evento agonistico in se e non essendo quindi coperti da nessuna scriminante, riconosciuta alla pratica sportiva. La società deferita naturalmente va mandata assolta da ogni addebito cadendo la responsabilità dei tesserati deferiti. Per questi motivi la Commissione Disciplinare DELIBERA · di prosciogliere dagli addebiti tutti i deferiti.
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