• Stagione sportiva: 2003/2004
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N. 53 del 24/05/2004- pubbl. su www.Figc-crt.org
Delibere della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTI DEL PRESIDENTE DEL C.R.TOSCANA
Con provvedimento in data 12 maggio 2004, il Presidente del C.R.T. presso la L.N.D. ha disposto il deferimento del :
· Presidente della A.S.Terranuovese Calcio per la violazione dell’articolo 1, comma 1, del C.G.S. per aver richiesto ed ottenuto un tesseramento poi revocato;
· il calciatore Kasmi Eriton, anch’egli per violazione dell’articolo 1, comma 1, del C.G.S., per aver sottoscritto richiesta di tesseramento, concesso e poi revocato, ed aver partecipato a 6 gare del campionato di seconda categoria;
· la società A.S. Terranuovese Calcio per responsabilità diretta e oggettiva nella violazione ascritta al Presidente con conseguente violazione dell’articolo 2, comma 4, correlato con l’articolo 12, comma 8, del C.G.S..
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N. 53 del 24/05/2004- pubbl. su www.Figc-crt.org
Delibere della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTI DEL PRESIDENTE DEL C.R.TOSCANA
Con provvedimento in data 12 maggio 2004, il Presidente del C.R.T. presso la L.N.D. ha disposto il deferimento del :
· Presidente della A.S.Terranuovese Calcio per la violazione dell’articolo 1, comma 1, del C.G.S. per aver richiesto ed ottenuto un tesseramento poi revocato;
· il calciatore Kasmi Eriton, anch’egli per violazione dell’articolo 1, comma 1, del C.G.S., per aver sottoscritto richiesta di tesseramento, concesso e poi revocato, ed aver partecipato a 6 gare del campionato di seconda categoria;
· la società A.S. Terranuovese Calcio per responsabilità diretta e oggettiva nella violazione ascritta al Presidente con conseguente violazione dell’articolo 2, comma 4, correlato con l’articolo 12, comma 8, del C.G.S..
Con atto notificato i deferiti vengono portati a conoscenza di quanto loro contestato e convocati per il giorno 1 giugno c.a.. Con istanza, trasmessa via fax in data 18 maggio, la Società deferita chiede, per ovvi motivi di rapidità di giudizio, anticiparsi la data della riunione dichiarando di rinunciare al termine previsto . La C.D., aderendo alla richiesta, convoca le parti per la data odierna.
Alla riunione è presente per la Società il Consigliere Mauro Torelli accompagnato dal legale di fiducia, munito di delega, il quale rappresenta e difende anche il calciatore.
A specifica domanda il rappresentante della Società conferma la richiesta di anticipazione della discussione con espressa rinuncia al termine di cui all’art. 37 comma 3 del C. di G.S. .
In apertura di dibattimento il Presidente della C.D. precisa che il deferimento fa seguito ad altro che, avendo per oggetto gli stessi tesserati con riferimento alla medesima fattispecie, è stato oggetto di delibera in data 10/5/2004 ( C.U. n° 50 ).
Il difensore delle parti rileva non sussistere alcuna responsabilità da parte della società a cui non può essere imputato alcun errore che, ove si sia verificato, è da addebitare esclusivamente all’ufficio tesseramento della F.I.G.C. A sostegno di ciò chiede poter depositare la documentazione relativa al carteggio intercorso fra la società e l’Ufficio Tesseramenti con il quale questo chiedeva la produzione in copia di documenti ( quali passaporto, permesso di soggiorno) dai quali era evidente la identificazione del cognome e del nome del calciatore.
Rileva che il comportamento della società è stato improntato a buona fede come dimostrano le due delibere pronunciate dal G.S.Regionale nelle quali si dà atto della regolarità del tesseramento del calciatore. In conseguenza di ciò quantomeno le gare disputate dopo la prima delibera del G.S. Regionale devono essere considerate escluse dal deferimento.
Conclude per il proscioglimento della società e del calciatore.
Chiusa la fase dibattimentale la Commissione, riunita in camera di consiglio, rileva quanto segue.
La decisione che questa Commissione deve emettere non può in alcun modo prescindere dalla delibera già assunta in proposito, la cui motivazione si intende qui riportata per relationem.
Ritiene comunque questo Giudice doverne richiamare i contenuti rilevando che il comportamento della Società non può non essere considerato doloso alla luce delle risultanze istruttorie acquisite nel corso del primo deferimento e che possono essere sintetizzate come segue:
· il calciatore Kasmi, in sede di deposizione innanzi questa C.D., ha spontaneamente dichiarato che, all’inizio del campionato 1999 / 2000, venne chiesto alla Federazione albanese il suo transfert, giunto una settimana o dieci giorni più tardi, senza che il rappresentante della Società presente alla deposizione contestasse tale affermazione.
Se questa affermazione è vera, e non vi è alcun motivo di dubitarne data la fonte da cui proviene e la mancanza di smentita della società che deve aver sottoscritto la richiesta, non v’è che una alternativa : o il transfert non è stato mai richiesto pur facendo credere il contrario al calciatore, oppure esso, rilasciato, conteneva dati in contrasto con la disposizione di cui alla lettera a) punto 1, comma 11, dell’articolo 40 delle NOIF.
Non è superfluo sottolineare che il F.C. Tirana ha partecipato nel corso degli anni precedenti il 1999, alla Coppa dei Campioni ed alla Coppa UEFA.
· La Società, pur avendo tesserato il calciatore come Eriton Kasmi, posponendo quindi – contrariamente a quanto richiesto dalla modulistica ufficiale, sia di tesseramento che di note gara – il cognome al nome, lo ha indicato in distinta di gara correttamente come Kasmi Eriton per tutte le gare ad eccezione di quella disputata in data 22 febbraio 2004.
Successivamente, precisamente dopo essere stata oggetto di due reclami in partite di coppa, respinti per vari motivi, ma che avevano come oggetto la posizione di tesseramento di detto calciatore, la società ha ritenuto di dover far pervenire all’Ufficio Tesseramento una rettifica del cognome del calciatore da Eriton in Kasmi, iniziando dalla data di rettifica ad utilizzare correttamente il cognome con l’unica eccezione della gara di coppa sopra indicata. E’ opportuno precisare che la richiesta di rettifica della scheda di tesseramento reca la data del 11 febbraio 2004, stessa data della partita di coppa oggetto del reclamo (primo fra i due sopra citati) della società avversaria.
La rettifica peraltro rilevava che “….dai tabulati risulta sempre l’errore menzionato.”
Nasce spontanea la domanda perché, nonostante i quattro tabulati che annualmente la Società riceve, l’errore sia stato rilevato solo dopo i reclami contro i risultati delle partite di Coppa.
· Circostanza altrettanto singolare è ancora che a decorrere dalla data della istanza di rettifica, la compilazione delle note di gara della Società subisca una trasformazione.
Infatti mentre per le prime venti gare i calciatori in distinta vengono indicati – secondo il disposto della regola 4 del giuoco del calcio - in ordine progressivo dal n° 1 al n° 11, trovando sempre il Kasmi, nella sua qualità di portiere titolare, al primo posto, le note successive vengono compilate indicando i calciatori in ordine strettamente alfabetico ed apponendo accanto a ciascuno di essi il numero di maglia.
Se è vero che ciò è tollerato dagli organi preposti, pur essendo possibile causa di errore nella identificazione del calciatore, il fatto assume per la Società in questione significato particolare apparendo, in concomitanza con gli altri comportamenti, quale elemento predeterminato al fine di coprire la effettiva posizione in ordine al tesseramento.
· Altro elemento determinante agli effetti della affermazione di responsabilità è la mancata sottoscrizione da parte della Società della dichiarazione che, congiuntamente, calciatore e Società debbono rilasciare quale documento allegato alla richiesta di tesseramento, pur avendo consentito al calciatore di usare carta intestata della Società . La dichiarazione resa dal calciatore, avallata dalla società con la trasmissione degli atti, utilizza l’avverbio ” attualmente” solo in occasione della richiesta di tesseramento per l’anno 2001, vigente la Circ. n° 6/2001, dopo che nelle richieste precedenti veniva affermata la partecipazione agonistica quale tesserato per il F.C. Tirana .
Quanto sopra considerato la C.D. ritiene inaccoglibili le tesi difensive esposte.
La formalità di “richiesta di tesseramento”, disciplinata dall’art.39, comma 2, delle N.O.I.F., consiste nella redazione di un apposito modulo fornito dalla Federazione, sottoscritto dal calciatore e inoltrato dalla società. In tale modulo, costitutivo del tesseramento, deve essere correttamente identificato il calciatore con l’apposizione del “Cognome” e del “Nome” negli appositi spazi. L’obbligatorietà della redazione presuppone l’invio di un modulo a correzione ogni qual volta si rilevi un errore. La documentazione citata, di cui è stata depositata copia in questa sede, viene richiesta solo allorché sia necessario acquisire ulteriori elementi, come nel caso di calciatori stranieri che devono essere in regola con le norme vigenti in materia di immigrazione e di soggiorno.
L’eccezione relativa alla presenza di due delibere del G.S. che affermano la regolarità del tesseramento del calciatore non può costituire prova della buona fede della società quando si consideri che:
1. la prima gara oggetto di contestazione è avvenuta in data 11 febbraio 2004 , stessa data in cui la società ha provveduto a spedire la raccomandata con la quale chiedeva all’Ufficio Tesseramenti la rettifica del nome del calciatore ( coincidenza singolare fra la data di preannuncio di reclamo e quella di richiesta di rettifica dei dati identificativi del calciatore)
2. l’Ufficio Tesseramenti, fino al 11 febbraio 2004, aveva tesserato il calciatore a nome Eriton Kasmi nei cui confronti nulla emergeva e solo dopo tale data, a seguito della rettifica, dava inizio agli accertamenti nei confronti di Kasmi Eriton, giungendo il 7 aprile 2004 alla revoca del tesseramento;
3. le due delibere si inseriscono nella fase intermedia durante la quale la posizione del calciatore era apparentemente regolare in quanto il tesseramento a Eriton Kasmi era stato concesso e mai revocato, mentre era in corso il controllo sulla rettifica dei dati anagrafici del calciatore richiesta dalla società.
In ogni caso l’atto di revoca del tesseramento è definitivo non essendo stato impugnato, da ciò discende che l’esame del deferimento consente alla Commissione un potere discrezionale unicamente in ordine alla posizione del Presidente e del calciatore.
Infatti la sanzione a carico della società deriva in modo esclusivamente automatico dall’applicazione del comma 8 dell’articolo 12 del C.G.S. con la conseguenza che la C.D. deve applicare la sanzione di un punto di penalizzazione in classifica per ogni gara alla quale il calciatore abbia partecipato fino alla data di revoca del tesseramento.
P.Q.M.
Rilevato che la contestazione è riferita a numero sei gare cui ha partecipato il calciatore Kasmi Eriton prima della revoca del tesseramento, delibera di infliggere alla Società A.S. Terranuovese la sanzione di ulteriori sei punti di penalizzazione in classifica.
Nessuna sanzione ritiene la Commissione doversi infliggere al Presidente e al calciatore deferiti, congruamente sanzionati in occasione del precedente deferimento.
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DEFERIMENTI DEL PRESIDENTE DEL C.R.TOSCANA
Con provvedimento in data 12 maggio 2004, il Presidente del C.R.T. presso la L.N.D. ha disposto il deferimento del :
· Presidente della A.S.Terranuovese Calcio per la violazione dell’articolo 1, comma 1, del C.G.S. per aver richiesto ed ottenuto un tesseramento poi revocato;
· il calciatore Kasmi Eriton, anch’egli per violazione dell’articolo 1, comma 1, del C.G.S., per aver sottoscritto richiesta di tesseramento, concesso e poi revocato, ed aver partecipato a 6 gare del campionato di seconda categoria;
· la società A.S. Terranuovese Calcio per responsabilità diretta e oggettiva nella violazione ascritta al Presidente con conseguente violazione dell’articolo 2, comma 4, correlato con l’articolo 12, comma 8, del C.G.S.."