COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 155 del 3.05.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 18/04/2004 NUOVA SOCIETA CHIUSI – IMPERIA 1923 S.R.L.

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 155 del 3.05.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 18/04/2004 NUOVA SOCIETA CHIUSI - IMPERIA 1923 S.R.L. Il Giudice Sportivo, - sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 145 del 21/4/2004; - esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla U.S. IMPERIA 1923 Srl e con il quale si deduce la violazione della norma disciplinante l'impiego nel corso della gara di calciatori giovani da parte della Polisportiva NUOVA Società CHIUSI, invocandosi per l'effetto la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 nei confronti della predetta società; - rilevato dagli atti ufficiali che la società NUOVA CHIUSI schieratasi inizialmente in campo con 5 calciatori "juniores" e segnatamente il n.2 ACUNTO Leonardo (30/1/1984), il n.5 TORI David (22/4/1983), il n.7 LUCARELLI Alessio (19/8/1985), il n.8 PAOLUCCI Daniele (24/1/1985) ed il n.11 BARTOLI Teddy (2/11/1985), ha poi proceduto alle sostituzioni, al 26° del secondo tempo ACUNTO Leonardo col calciatore n.15 CATANESE Tarcisio (9/9/1967), al 36° del secondo tempo di PAOLUCCI Daniele col calciatore n.13 ATZENI Alessandro (1/1/1980) ed al 42° del secondo tempo di MENCHETTI Omar (7/4/1981 col calciatore n.16 FEI Luca (4/1/1985); - considerato pertanto che la società NUOVA CHIUSI in virtù delle sostituzioni è venuta meno all'obbligo di impiegare sin dall'inizio e per tutta la durata della gara almeno 4 calciatori "giovani" così distinti in relazione alle seguenti fasce di età: - 1 nato dal 1/1/1983 in poi; - 2 nato dal 1/1/1984 in poi; - 1 nato dal 1/1/1985 in poi; - considerato che l'inosservanza del predetto obbligo, rilevabile anche d'ufficio, comporta la punizione sportiva della perdita della gara a carico della società NUOVA CHIUSI con il punteggio di 0-3 ai sensi del C.U. n.1 dell'1/7/2003 del Comitato Interregionale in relazione all'art.34 bis delle NOIF ed all'art. 12 5° comma del CGS; P.Q.M. delibera: 1) di accogliere il reclamo e per l'effetto di comminare alla società Nuova Chiusi la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; 2) di non addebitare la tassa di reclamo.
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