COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 155 del 3.05.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 02/05/2004 CUNEO 1905 S.R.L. – S.ANGELO CALCIO S.R.L.

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 155 del 3.05.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 02/05/2004 CUNEO 1905 S.R.L. - S.ANGELO CALCIO S.R.L. Il Giudice Sportivo, - esaminato il rapporto di gara; - rilevato che i calciatori della società S.Angelo, con dichiarazione scritta, comunicavano la loro volontà di non disputare l'incontro a causa dell'assenza dei dirigenti della propria società; - considerato che tale condotta va qualificata come rinunzia a disputare la gara, derivandone da essa le sanzioni previste dall'art. 53 NOIF e da quanto previsto dal C.U. n° 1 dell'172003 del Comitato Interregionale; P.Q.M. delibera: di irrogare alla società S.Angelo Calcio la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3, nonchè la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di E. 516,00 quale prima rinuncia.
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