COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 154 del 30.04.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI A CARICO DELLA SOCIETA’ F.C. CASERTANA, DEL SUO PRESIDENTE PRO TEMPORE E DEL CALCIATORE PENNACCHIO ENRICO PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. (nota n. 3091.18/77 ADS/as del 17.03.2004).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 154 del 30.04.2004 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI A CARICO DELLA
SOCIETA’ F.C. CASERTANA, DEL SUO PRESIDENTE PRO TEMPORE E DEL
CALCIATORE PENNACCHIO ENRICO PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL
C.G.S. (nota n. 3091.18/77 ADS/as del 17.03.2004).
La Commissione Disciplinare,
· letti gli atti del deferimento in epigrafe;
· rilevato che risulta accertato che sul modulo di tesseramento del calciatore Pennacchio Enrico
per la Società F.C. Casertana in data 17.09.2002 era stata apposta la sottoscrizione apocrifa
di Laudisio Giovanna, madre del calciatore suddetto, che in data 01.10.2003 ha richiesto alla
Commissione Tesseramenti l’annullamento del tesseramento concernente il figlio Enrico,
annullamento disposto dalla Commissione in data 09.12.2003;
· rilevato che tale condotta, posta in essere con evidenza consapevolmente dal rappresentante
della Società e dal calciatore medesimo, costituisce comportamento contrario ai principi
sportivi, della correttezza e della lealtà di cui all’art. 1 comma 1 del C.G.S.;
· ritenuto peraltro che l’attuale Presidente della F.C. Casertana Di Mascio Arturo ha assunto
tale funzione in data 23.01.2003, cioè in epoca successiva ai fatti oggetto del presente
deferimento, e che pertanto deve essere riconosciuta l’estraneità del predetto;
· considerato che, alla luce delle modalità di svolgimento dei fatti, sanzioni congrue e adeguate
appaiono quelle dell’ammenda di 1.000,00 nei confronti della F.C. Casertana e della
squalifica a tutto il 31.12.2004 nei confronti del calciatore Pennacchio Enrico, con
assoluzione del Presidente Di Mascio per i motivi sopra evidenziati,
P.Q.M.
In parziale accoglimento del deferimento in epigrafe dichiara la F.C. Casertana e il calciatore
Pennacchio Enrico responsabili dei fatti di cui al deferimento, ed irroga alla Società la sanzione
dell’ammenda di euro 1.000,00 (mille/00) e al calciatore la sanzione della squalifica fino a tutto il
31.12.2004.
Proscioglie il Presidente Di Mascio Arturo dai fatti di cui al deferimento, per non aver commesso
il fatto.
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