LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 361 DEL 4 maggio 2004 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A Gara Soc. Milan – Soc. Roma

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 361 DEL 4 maggio 2004 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A Gara Soc. Milan – Soc. Roma Il Giudice Sportivo; visto il rapporto dell’Arbitro, di un Assistente e la relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini; rilevato quanto ai sostenitori della Roma che: al 4° del secondo tempo essi facevano esplodere con fragore un petardo nell’area di rigore avversaria, cagionando lo stordimento del calciatore Gattuso, che doveva ricorrere alle cure dei sanitari: il giuoco subiva un’interruzione per circa tre minuti. Al 36° una nuova fragorosa esplosione di un petardo avveniva nell’area di rigore del Milan, ed il portiere Dida era colpito da un oggetto al capo, che lo faceva cadere a terra. Anche Dida necessitava di intervento dello staff medico e la gara subiva un’interruzione di oltre un minuto. Al 42°, un altro petardo esplodeva nelle immediate vicinanze del portiere del Milan: le schegge conseguenti all’esplosione lo colpivano ad una gamba, ed il calciatore doveva nuovamente ricorrere alle cure mediche: l’interruzione del giuoco si protraeva per circa un minuto. Ulteriore interruzione del giuoco era provocata al 49° del lancio di un fumogeno sul terreno. Le condotte sopra descritte dei sostenitori della Roma si inserivano nel contesto più complessivo di comportamenti di grave intemperanza da parte dei medesimi tifosi. In particolare venivano fatti esplodere petardi, lanciati fumogeni e altri oggetti sia sul terreno, sia sugli spalti, prima e nel corso della gara. In specie, al 40° del secondo tempo, sostenitori della Roma scagliavano una ventina di bottigliette in plastica parzialmente piene d’acqua verso un Assistente, senza colpirlo. Nell’arco di tutto il secondo tempo numerose altre bottiglie in plastica venivano lanciate nel recinto e sul terreno di giuoco. Tra il 44° e il 46° del secondo tempo i sostenitori della Roma effettuavano reciproco lancio di oggetti con i tifosi avversari collocati nelle tribune adiacenti alla curva. Infine, anche al termine della gara i sostenitori ospiti continuavano il lancio di oggetti vari sul terreno di giuoco. Osserva: l’esplosione di petardi ed il lancio di oggetti che hanno provocato, nelle tre occasioni sopra ricordate, stordimento di due calciatori del Milan e ripetute sospensioni del giuoco costituiscono condotte di violenza riconducibili alla fattispecie prevista dall’art. 11, 1° comma CGS. La gravità di tali atti è evidente sotto diversi profili. In primo luogo, le conseguenze in danno dei calciatori Gattuso e Dida. Entrambi hanno dovuto ricorrere alle cure dello staff medico; in particolare il portiere del Milan è stato più volte vittima, nell’arco di pochi minuti, di simili gesti sconsiderati. Il lancio di petardi poteva provocare conseguenze anche più gravi sia per i due calciatori sopra menzionati, sia per gli altri atleti vicini all’area interessata dai lanci: quindi, l’irresponsabile comportamento di quel gruppo di tifosi della Roma collocato in curva ha posto anche a repentaglio l’incolumità di un gruppo più ampio di persone, rispetto ai due calciatori direttamente coinvolti. Questi lanci hanno, poi, messo a concreto rischio, ad un certo momento, la possibilità di una regolare prosecuzione dell’incontro. La rapida successione delle esplosioni nei minuti finali della gara; la conseguente necessità da parte dell’Arbitro di interrompere il giuoco; il comprensibile clima di forte tensione provocato da tali atti hanno rappresentato, tutti, fattori di forte interferenza negativa su di un normale svolgimento della gara, nella sua fase conclusiva. Da ultimo, va sottolineata la recidiva specifica, a titolo di responsabilità oggettiva, della Soc. Roma per il comportamento dei propri sostenitori. E’ molto recente la sanzione inflitta alla Società di squalifica per due giornate di gara, a causa di condotte gravemente indisciplinate dei propri sostenitori. Appare quindi grave che, all’indomani di una sanzione severa, un gruppo di sostenitori della squadra abbia dimostrato completa indifferenza rispetto al valore di quella squalifica. Sulla scorta delle ragioni sopra esposte, sanzione adeguata alla gravità dei lanci di oggetti e delle esplosioni di petardi nell’area di rigore del Milan, con le conseguenze sopra descritte, é la squalifica del campo per due giornate di gara. Vanno peraltro tenute in considerazione alcune circostanze che attenuano la responsabilità della Roma. In primo luogo, il positivo comportamento del suo allenatore che, in occasione della prima interruzione del giuoco, tra il 4° e il 7° del secondo tempo, si è avvicinato alla curva dei sostenitori della Roma, invitandoli in modo molto chiaro ad un comportamento più responsabile e disciplinato. Si tratta di condotta meritevole di apprezzamento, anche se purtroppo quegli inviti non sono stati raccolti dal gruppo di tifosi violenti: di conseguenza, tale iniziativa va considerata come circostanza attenuante la responsabilità oggettiva della Società. In secondo luogo, si tratta di gara disputata in trasferta e quindi la Roma non era in condizioni di poter esercitare controlli diretti nell’organizzazione del servizio d’ordine alla stadio. Anche tale dato va – come da prassi disciplinare – considerato quale circostanza attenuante della responsabilità oggettiva. Per effetto di tali circostanze attenuanti appare equo fissare la sanzione nella misura della squalifica del campo per una giornata con ammenda di € 30.000,00. Va inflitta ulteriore ammenda di € 10.000,00 alla Soc. Roma per gli altri comportamenti di grave indisciplina ed intemperanza commessi dai suoi sostenitori e descritti in precedenza. La sanzione della squalifica del campo va eseguita con decorrenza immediata, sussistendo i motivi di particolare rilievo previsti dall’art. 17, 1° comma CGS. Infatti il calendario del campionato di Serie A Tim prevede una sola gara ancora da disputare dalla Roma sul proprio campo: l’esecuzione della sanzione nella prossima stagione sportiva costituirebbe una forma non ragionevole di efficacia ultra attiva della sanzione medesima. P.Q.M. delibera di: - infliggere alla Soc. Roma per quanto esposto in motivazione, la squalifica del campo per una giornata effettiva di gara con ammenda di € 40.000,00 ; - disporre l’immediata decorrenza della sanzione della squalifica del campo.
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