LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 361 DEL 4 maggio 2004 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A Gara Soc. Lazio – Soc. Reggina
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N. 361 DEL 4 maggio 2004
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A
Gara Soc. Lazio – Soc. Reggina
Il Giudice Sportivo,
ricevuta rituale e tempestiva segnalazione della Procura Federale ex art. 31 comma a3)
CGS relativamente alla condotta del calciatore Fernando Couto (Soc. Lazio) in danno dei
calciatori Simone Giacchetta e Stefano Torrisi (Soc. Reggina) al 50° del secondo tempo;
acquisita ed esaminata la relativa documentazione televisiva;
osserva:
le immagini evidenziano che, al 50° del secondo tempo, dopo che il portiere della Reggina
aveva bloccato il pallone a seguito di un calcio di punizione in favore della Lazio, Couto,
nel rientrare verso l’esterno dell’area di rigore appoggiava una mano sul viso, prima di
Giacchetta e poi di Torrisi. Il gesto era compiuto senza particolare forza e non procurava
conseguenze di sorta in danno dei due calciatori della Reggina.
L’Arbitro, presente nelle immediate vicinanze non adottava alcun provvedimento
disciplinare, né il giuoco subiva alcun rallentamento, e tanto meno, alcuna interruzione.
Appare evidente dalle immagini la non utilizzabilità della prova televisiva poiché, a parte
ogni altra considerazione, il gesto commesso da Couto non può definirsi violento secondo i
parametri interpretativi adottati costantemente dagli Organi della disciplina sportiva in sede
di applicazione dell’art. 31 comma a3) CGS.
La manata di Couto verso i due calciatori avversari non è stata infatti contrassegnata né da
una intenzionalità aggressiva in senso proprio né da una oggettiva idoneità del gesto a
cagionare pregiudizio all’incolumità fisica di Giacchetta e di Torrisi.
P.Q.M.
delibera di:
non adottare provvedimenti disciplinari nei confronti del calciatore Fernando Couto (Soc.
Lazio) a seguito della segnalazione del Procuratore Federale.