LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 375 DEL 19 maggio 2004 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B TIM Gara Soc. Empoli – Soc. Internazionale

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 375 DEL 19 maggio 2004 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B TIM Gara Soc. Empoli – Soc. Internazionale Il Giudice Sportivo, ricevuta tempestiva segnalazione del Procuratore Federale ex art. 31 comma a3) CGS in ordine alla condotta del calciatore Vargas Palacios Jorge (Soc. Empoli), al 46° del secondo tempo, nei confronti del calciatore Materazzi Marco (Soc. Internazionale); acquisita ed esaminata la relativa documentazione televisiva; osserva: le immagini evidenziano che, in occasione di un calcio di punizione assegnato all’Empoli nella tre-quarti campo avversaria, numerosi calciatori di entrambe le squadre si posizionavano nell’area di rigore dell’Internazionale in attesa della battuta: tra di essi, Vargas e Materazzi nella zona del vertice sinistro. Vargas era strettamente marcato da Materazzi, collocato dietro di lui. Immediatamente prima che il pallone venisse calciato, Vargas si sottraeva al controllo dell’avversario aggirandolo; nel contempo Materazzi cadeva a terra. L’Arbitro non poteva rilevare quanto accaduto in area perché aveva lo sguardo rivolto verso il punto di battuta della punizione. L’azione, dopo che il pallone era giunto nell’area di rigore, si concludeva con un colpo di testa da parte di un calciatore dell’Empoli. Materazzi rimaneva a terra dolorante, portandosi le mani al viso. L’Arbitro, avvedutosi del calciatore infortunato, si avvicinava a lui, e non faceva riprender il giuoco. Materazzi, soccorso dallo staff medico, doveva essere sostituito. Non venivano adottati dal Direttore di gara provvedimenti disciplinari nei confronti di Vargas. L’esame delle immagini, osservate a velocità sia normale che rallentata non consentono l’applicazione di sanzioni ex art. 31 comma a3) CGS nei confronti del calciatore Vargas. Infatti si tratta di immagini riprese da lontano, che non consentono in alcun modo di determinare le modalità del fatto. Senza alcun dubbio Materazzi è stato colpito al volto, tanto da dover abbandonare il terreno. Ma il contenuto delle immagini è tale da rendere del tutto impossibile la ricostruzione specifica del fatto. In particolare, non si riesce ad individuare in qual modo Vargas abbia colpito l’avversario; soprattutto, da nessun fotogramma è possibile determinare se tale contatto sia stato conseguenza di un gesto violento, cioè intenzionalmente aggressivo contro l’avversario, oppure effetto di uno scontro di giuoco non volontario. Si tratta, in altri termini, di una situazione nella quale è impossibile, sulla scorta delle immagini disponibili, acquisire la prova di una condotta volontariamente lesiva dell’integrità fisica di Materazzi ad opera di Vargas. Viene quindi a mancare la possibilità di ricostruire la vicenda in termini probatoriamente univoci, tali da giustificare l’applicazione di una sanzione. Quanto precede esime dal valutare la sussistenza degli altri requisiti per l’applicazione dell’art. 31 comma a3) CGS. P.Q.M. delibera di non adottare provvedimenti disciplinari nei confronti del calciatore Vargas Palacios Jorge (Soc. Empoli) a seguito della segnalazione del Procuratore Federale.
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