LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 375 DEL 19 maggio 2004 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B TIM Gara Soc. Empoli – Soc. Internazionale
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N. 375 DEL 19 maggio 2004
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B TIM
Gara Soc. Empoli – Soc. Internazionale
Il Giudice Sportivo,
ricevuta tempestiva segnalazione del Procuratore Federale ex art. 31 comma a3) CGS in
ordine alla condotta del calciatore Vargas Palacios Jorge (Soc. Empoli), al 46° del
secondo tempo, nei confronti del calciatore Materazzi Marco (Soc. Internazionale);
acquisita ed esaminata la relativa documentazione televisiva;
osserva:
le immagini evidenziano che, in occasione di un calcio di punizione assegnato all’Empoli
nella tre-quarti campo avversaria, numerosi calciatori di entrambe le squadre si
posizionavano nell’area di rigore dell’Internazionale in attesa della battuta: tra di essi,
Vargas e Materazzi nella zona del vertice sinistro. Vargas era strettamente marcato da
Materazzi, collocato dietro di lui. Immediatamente prima che il pallone venisse calciato,
Vargas si sottraeva al controllo dell’avversario aggirandolo; nel contempo Materazzi
cadeva a terra. L’Arbitro non poteva rilevare quanto accaduto in area perché aveva lo
sguardo rivolto verso il punto di battuta della punizione. L’azione, dopo che il pallone era
giunto nell’area di rigore, si concludeva con un colpo di testa da parte di un calciatore
dell’Empoli. Materazzi rimaneva a terra dolorante, portandosi le mani al viso. L’Arbitro,
avvedutosi del calciatore infortunato, si avvicinava a lui, e non faceva riprender il giuoco.
Materazzi, soccorso dallo staff medico, doveva essere sostituito.
Non venivano adottati dal Direttore di gara provvedimenti disciplinari nei confronti di
Vargas.
L’esame delle immagini, osservate a velocità sia normale che rallentata non consentono
l’applicazione di sanzioni ex art. 31 comma a3) CGS nei confronti del calciatore Vargas.
Infatti si tratta di immagini riprese da lontano, che non consentono in alcun modo di
determinare le modalità del fatto.
Senza alcun dubbio Materazzi è stato colpito al volto, tanto da dover abbandonare il
terreno. Ma il contenuto delle immagini è tale da rendere del tutto impossibile la
ricostruzione specifica del fatto. In particolare, non si riesce ad individuare in qual modo
Vargas abbia colpito l’avversario; soprattutto, da nessun fotogramma è possibile
determinare se tale contatto sia stato conseguenza di un gesto violento, cioè
intenzionalmente aggressivo contro l’avversario, oppure effetto di uno scontro di giuoco
non volontario.
Si tratta, in altri termini, di una situazione nella quale è impossibile, sulla scorta delle
immagini disponibili, acquisire la prova di una condotta volontariamente lesiva
dell’integrità fisica di Materazzi ad opera di Vargas.
Viene quindi a mancare la possibilità di ricostruire la vicenda in termini probatoriamente
univoci, tali da giustificare l’applicazione di una sanzione.
Quanto precede esime dal valutare la sussistenza degli altri requisiti per l’applicazione
dell’art. 31 comma a3) CGS.
P.Q.M.
delibera di non adottare provvedimenti disciplinari nei confronti del calciatore Vargas
Palacios Jorge (Soc. Empoli) a seguito della segnalazione del Procuratore Federale.