LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 369 DEL 13 maggio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. PESCARA avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Alessandro SBRIZZO (gara Pescara-Napoli del 2/5/04 – C.U. n. 362 del 4/5/04).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N. 369 DEL 13 maggio 2004
– pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo della Soc. PESCARA avverso la squalifica per due giornate effettive di gara
inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Alessandro SBRIZZO (gara Pescara-Napoli del
2/5/04 - C.U. n. 362 del 4/5/04).
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore
Alessandro Sbrizzo, tesserato per la Soc. Pescara, la sanzione della squalifica per due
giornate effettive di gara per il comportamento tenuto al termine della gara Pescara-Napoli
del 2/5/04, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la riduzione della sanzione.
A sostegno del gravame, dopo aver riconosciuto che in generale i comportamenti dei propri
tesserati è stato censurabile, la Soc. Pescara rileva che il Quarto Ufficiale avrebbe
erroneamente individuato il calciatore Sbrizzo come autore del comportamento sanzionato.
Di conseguenza, si chiede la riduzione della squalifica.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è
infondato.
Dagli atti ufficiali risulta che il calciatore Sbrizzo, al rientro negli spogliatoi al termine della
gara, pronunciò espressioni volgarmente ingiuriose ed irriguardose nei confronti degli
Ufficiali di gara.
Tale comportamento è stato correttamente valutato dal Giudice Sportivo in conformità con
l’orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi. Nessuna ipotesi di
errore di persona è sostenibile.
Le argomentazioni difensive addotte dalla reclamante sono in contrasto con quanto
riportato nel referto del Quarto Ufficiale, che costituisce fonte privilegiata di prova.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento
della tassa.
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