LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 369 DEL 13 maggio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. PESCARA avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Alessandro SBRIZZO (gara Pescara-Napoli del 2/5/04 – C.U. n. 362 del 4/5/04).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 369 DEL 13 maggio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. PESCARA avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Alessandro SBRIZZO (gara Pescara-Napoli del 2/5/04 - C.U. n. 362 del 4/5/04). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Alessandro Sbrizzo, tesserato per la Soc. Pescara, la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara per il comportamento tenuto al termine della gara Pescara-Napoli del 2/5/04, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la riduzione della sanzione. A sostegno del gravame, dopo aver riconosciuto che in generale i comportamenti dei propri tesserati è stato censurabile, la Soc. Pescara rileva che il Quarto Ufficiale avrebbe erroneamente individuato il calciatore Sbrizzo come autore del comportamento sanzionato. Di conseguenza, si chiede la riduzione della squalifica. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è infondato. Dagli atti ufficiali risulta che il calciatore Sbrizzo, al rientro negli spogliatoi al termine della gara, pronunciò espressioni volgarmente ingiuriose ed irriguardose nei confronti degli Ufficiali di gara. Tale comportamento è stato correttamente valutato dal Giudice Sportivo in conformità con l’orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi. Nessuna ipotesi di errore di persona è sostenibile. Le argomentazioni difensive addotte dalla reclamante sono in contrasto con quanto riportato nel referto del Quarto Ufficiale, che costituisce fonte privilegiata di prova. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.
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