LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 369 DEL 13 maggio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. VENEZIA avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha omologato il risultato di gara acquisito sul campo (gara Messina-Venezia del 17/4/04 – C.U. n. 352 del 27/4/04).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 369 DEL 13 maggio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. VENEZIA avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha omologato il risultato di gara acquisito sul campo (gara Messina-Venezia del 17/4/04 - C.U. n. 352 del 27/4/04). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha dichiarato la regolarità e, conseguentemente, omologato il risultato della gara Messina-Venezia del 17/4/04, ha proposto reclamo la Soc. Venezia. A sostegno del gravame, si rileva, che la decisione del Giudice Sportivo sarebbe ingiusta ed errata perché non ha tenuto conto, in primo luogo, che l’arbitro, interrompendo il giuoco con un triplice fischio nel corso della rissa scoppiata a seguito dell’espulsione del calciatore Soviero, avrebbe sancito la definitiva sospensione della gara, la quale conseguentemente non avrebbe potuto né dovuto riprendere; in secondo luogo, che i calciatori si sarebbero convinti che la gara era stata ripresa pro-forma, come dimostrerebbero le modalità rinunciatarie del giuoco praticato dalle due compagini nei minuti finali; in terzo luogo, che l’arbitro avrebbe fatto terminare anzitempo l’incontro senza completare la durata regolamentare e il tempo di recupero, tra l’altro non segnalato con l’apposito tabellone. Di conseguenza, si chiede, in via principale, di accertare che, a causa di un errore tecnico arbitrale relativo al triplice fischio finale, la gara non si è svolta regolarmente e di ordinarne la ripetizione; in via subordinata, di accertare che, a causa di un errore tecnico arbitrale relativo al recupero delle interruzioni di gioco, la gara non si è svolta regolarmente e di ordinarne la ripetizione; in via istruttoria, di ammettere prova televisiva sui fatti controversi. Sono pervenute altresì le controdeduzioni della Soc. Messina, con le quali si chiede che il reclamo sia respinto. In data odierna la Soc. Venezia ha fatto pervenire una richiesta di rinvio della discussione a causa della impossibilità del difensore ad essere presente. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Soc. Messina, il quale si è riportato alle conclusioni già formulate. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, considerato che non sussistono motivi per il rinvio della discussione, in quanto, da una parte, non risulta in atti la nomina di un difensore da parte della Società reclamante, e, dall’altra, comunque, l’impedimento prospettato non appare tale da precludere la partecipazione della Società alla riunione odierna e la sua eventuale difesa, preliminarmente rileva che la richiesta istruttoria della reclamante non può trovare accoglimento, perché, nel caso di specie, non ricorrono le ipotesi previste dall’art. 31, a2) e a4), del C.G.S. Tale articolo disciplina le ipotesi di utilizzo della prova televisiva in modo tassativo, con la conseguenza che risulta preclusa qualsiasi interpretazione estensiva o analogica: infatti, trattandosi di norme che fanno eccezione a regole generali non possono trovare applicazione oltre i casi in esse considerati. Nel merito, la Commissione rileva che il gravame non è fondato. Secondo l’art. 31, c1) e c2), del C.G.S., i procedimenti concernenti la regolarità dello svolgimento di una gara si svolgono sulla base del rapporto degli ufficiali di gara e degli eventuali supplementi, degli altri atti ufficiali trasmessi da Organi della F.I.G.C., dalle Leghe, dalle Divisioni e dei Comitati, nonché, nell’ipotesi di procedimento attivato su iniziativa di una Società, delle deduzioni delle parti. Nel caso in questione, dagli atti ufficiali (rapporto e supplemento del direttore di gara, nonché relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini) risulta, per un verso, che effettivamente, a seguito della violenta aggressione del calciatore Soviero contro tesserati del Messina e altre persone, l’arbitro ha emesso un triplice fischio nella fase concitata e, per l’altro, che, nel momento in cui il Soviero è stato accompagnato negli spogliatoi, l’arbitro ha fatto riprendere la gara, avendo constatato che sussistevano tutte le condizioni sul piano dell’ordine pubblico per un normale svolgimento del giuoco, dopo aver interpellato anche il funzionario di polizia responsabile del servizio. Risulta altresì che, dopo la ripresa del giuoco, è stato portato a compimento sia il tempo residuo, sia quello del recupero. Ritiene la Commissione che, come risulta dal supplemento di referto, i tre fischi dell’arbitro fossero finalizzati a richiamare l’attenzione dei calciatori coinvolti nella rissa causata dal comportamento, improvviso ed imprevedibile, di un calciatore della Soc. Venezia in una prospettiva di ristabilimento dell’ordine. Vi è stata dunque soltanto un’interruzione del giuoco dovuta agli eventi sopra descritti: tanto è vero che successivamente, dopo aver constatato che la situazione era ritornata alla normalità, l’arbitro stesso ha fatto riprendere regolarmente la gara. Proprio per questi motivi, il giuoco è ripreso regolarmente a tutti gli effetti, non risultando in alcun modo provato l’assunto difensivo che si sia trattato di una ripresa “pro forma per fini cautelativi o di ordine pubblico” (Regola 5 Giuoco Calcio, Decisioni Ufficiali FIGC), ovvero ritenuta tale dai calciatori delle due squadre In proposito osserva la Commissione come non risulti dagli atti ufficiali che al momento della ripresa del giuoco ricorressero gli estremi di quella situazione eccezionale (pericolo concreto e attuale per l’ordine pubblico o l’incolumità delle persone od altri casi di straordinaria gravità) che avrebbero potuto giustificare una decisone in tal senso, decisione che comunque, non è stata né comunicata dal direttore di gara agli assistenti, né segnalata dallo stesso nel proprio referto. Si è trattato, in definitiva, di una corretta valutazione da parte dell’arbitro della situazione verificatasi, idonea ad impedire per un periodo di tempo limitato la prosecuzione della gara, ma non anche la regolare ripresa del giuoco, non appena ripristinate le normali condizioni ambientali. L’affermazione secondo la quale l’arbitro avrebbe fatto terminare anzitempo l’incontro senza completare la durata regolamentare e il tempo di recupero, tra l’altro non segnalato con l’apposito tabellone, non trova riscontro negli atti ufficiali: infatti, nel supplemento di rapporto, viene ribadito che, dopo la ripresa del gioco, è stato portato a compimento sia il tempo residuo sia quello del recupero, ed a tali risultanze la Commissione deve attenersi essendo preclusa l’utilizzazione di differenti fonti di prova. Quanto infine alla censura riguardante la mancata segnalazione del tempo di recupero da parte del quarto ufficiale, deve condividersi quanto ritenuto dal primo Giudice secondo cui tale segnalazione non è prevista dal regolamento di giuoco come modalità essenziale la cui omissione possa inficiare il regolare svolgimento della gara. In conclusione, non risultando fondate le affermazioni contrarie della Società reclamante, la Commissione non ravvisa alcun errore tecnico tale da inficiare la regolarità dell’incontro. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.
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