LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 376 DEL 20 maggio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. PESCARA avverso la squalifica a tutto il 31 dicembre 2004 inflitta dal Giudice Sportivo aggiunto all’allenatore Giancarmine CHIACCHIARETTA (gara C.P. Pescara-Milan dell’8/5/04 – C.U. n. 365 del 10/5/04).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N. 376 DEL 20 maggio 2004
– pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo della Soc. PESCARA avverso la squalifica a tutto il 31 dicembre 2004 inflitta dal
Giudice Sportivo aggiunto all’allenatore Giancarmine CHIACCHIARETTA (gara C.P.
Pescara-Milan dell’8/5/04 - C.U. n. 365 del 10/5/04).
Il procedimento
Avverso il provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha inflitto all’allenatore Giancarmine
Chiacchiaretti, tesserato per la società Pescara la squalifica fino a tutto il 31 dicembre 2004
“per avere, a seguito di intervento tecnico dell’arbitro abbandonato la panchina ed essersi
introdotto indebitamente per una trentina di metri sul terreno di gioco; essersi portato a
brevissima distanza dal Direttore di gara cui indirizzava reiterate locuzioni ingiuriose,
irridenti, intimidatorie, sconvenienti; avere con tale atteggiamento, provocato ed
alimentato la collera dei propri calciatori, istigato ed aizzato il pubblico locale; avere al
termine della gara e nei locali degli spogliatoi, rivolto all’Arbitro espressioni di spregio;
con la recidiva specifica”, ha proposto reclamo la Soc. Pescara chiedendo la riduzione della
squalifica nella misura e nei modi ritenuti più equi.
In particolare, la reclamante, riconosciuto in via preliminare il carattere ingiurioso e
irridente delle frasi pronunciate dall’allenatore, sostiene non essere vero che lo stesso, con il
proprio comportamento, abbia fomentato l’ira dei calciatori e del pubblico locale.
Al contrario il Chiacchiaretta, nella prospettazione della difesa, sarebbe entrato in campo
principalmente per allontanare i propri calciatori dal direttore di gara e si sarebbe avvicinato
a quest’ultimo senza urlare, gesticolare o incitare il pubblico; gli spettatori avrebbero
continuato a seguire tranquillamente la partita senza porre in essere atti in violazione del
C.G.S.; il Chiacchiaretta non avrebbe pronunciato alcuna espressione intimidatoria nei
confronti dell’arbitro; infine, per quanto riguarda la recidiva, avrebbe subito in questa
stagione solo la squalifica per una giornata di gara.
Pertanto la reclamante chiedeva la riduzione della squalifica, considerato che l’episodio
deve considerarsi come “un fatto isolato e non grave”.
All’odierna riunione é comparso il difensore del Chiacchiaretta, il quale ha ribadito le
valutazioni e le conclusioni già formulate nella memoria difensiva.
I motivi della decisione
La Commissione, letti gli atti, esaminato il reclamo e interpellato telefonicamente il
direttore di gara, ritiene che il gravame sia parzialmente fondato.
E’ pacifico in atti (i fatti nella loro materialità non sono contestati dal reclamante) che nelle
circostanze in causa il Chiacchiaretta ha attraversato platealmente il terreno di giuoco per
alcune decine di metri, avvicinandosi all’arbitro, fronteggiandolo, rivolgendogli una
sequela di espressioni gravemente ingiuriose, persistendo in tale atteggiamento anche dopo
che l’arbitro l’aveva invitato ad allontanarsi e reiterando le ingiurie negli spogliatoi al
termine della gara.
Tale comportamento esclude che l’intento del Chiacchiaretta, nell’entrare sul terreno di
giuoco, fosse quello di placare gli animi dei propri calciatori, così come sostenuto dalla
difesa, tuttavia emerge dalle precisazioni telefoniche dell’arbitro che il Chiacchiaretta non
ha compiuto gesti specifici volti a “fomentare l’ira” di calciatori e pubblico: la qual cosa
peraltro non vale certamente ad elidere l’intrinseca idoneità di tale deplorevole
comportamento ad aumentare il livello della tensione sul terreno di giuoco e sugli spalti.
Tenuto conto, da un lato, delle suddette precisazioni arbitrali e, dall’altro, della recidività
specifica, questa Commissione ritiene di rideterminare la sanzione in quella della squalifica
a tutto il 31 ottobre 2004.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo e di
infliggere all’allenatore Giancarmine Chiacchiaretta la sanzione della squalifica sino a tutto
il 31 ottobre 2004; dispone la restituzione della tassa.
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