LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 369 DEL 13 maggio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Luigi DI BIAGIO – calciatore Soc. Brescia: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.; Soc. BRESCIA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva (gara Brescia-Empoli del 18/4/04).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 369 DEL 13 maggio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Luigi DI BIAGIO – calciatore Soc. Brescia: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.; Soc. BRESCIA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva (gara Brescia-Empoli del 18/4/04). Il procedimento Con provvedimento del 22/4/2004, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Luigi Di Biagio, calciatore tesserato per la Soc. Brescia, per violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., nonché la Soc. Brescia per violazione dell’art. 2, comma 4, del C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato. Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva nella quale si rileva che, come dichiarato al collaboratore dell’Ufficio Indagini, il Di Biagio si sarebbe limitato, in più riprese e di fronte a testimoni, a cercare di chiarire con l’assistente un precedente episodio e, a seguito di un comportamento giudicato anomalo, ingiusto e ingiustificato da parte di quest’ultimo soprattutto in considerazione delle sue intenzioni, dopo essersi allontanato avrebbe espresso, fra se, seppure a voce bassa, un commento negativo. Di conseguenza, si chiede il proscioglimento dall’addebito contestato. Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell’ammenda di € 4.000,00 per il Di Biagio e 4.000,00 per la Soc. Brescia. Alla riunione odierna, è comparso il deferito, assistito dal proprio difensore, il quale ha illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive, riportandosi alle conclusioni già formulate. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che il comportamento del Di Biagio è censurabile. Dagli atti ufficiali (relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini) risulta che, in occasione della gara Empoli-Brescia del 18/4/2004, al momento dell’ingresso in campo delle squadre, il Di Biagio rivolgeva, all’indirizzo di un assistente del direttore di gara, una espressione irriguardosa ancorché non percepita dagli ufficiali di gara. Tale comportamento integra la violazione dell’art. 1 del C.G.S. secondo il quale coloro che sono tenuti all'osservanza delle norme federali devono attenersi ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva. Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Di Biagio, alla quale segue quella della Società di appartenenza a titolo di responsabilità oggettiva. Sanzioni eque, tenuto conto delle circostanze di fatto e del comportamento complessivo dell’incolpato, appaiono quelle di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell’ammenda di € 4.000,00 a Luigi Di Biagio e di € 4.000,00 alla Soc. Brescia.
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