LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 376 DEL 20 maggio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE Sig. Paolo DE LUCA – Presidente Soc. Siena: violazione art. 3 comma 1, art. 1 comma 1 e art. 4 comma 3 C.G.S.; Soc. SIENA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva e diretta (gara Siena-Brescia del 2/5/04).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N. 376 DEL 20 maggio 2004
– pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE
Sig. Paolo DE LUCA – Presidente Soc. Siena: violazione art. 3 comma 1, art. 1 comma 1 e
art. 4 comma 3 C.G.S.;
Soc. SIENA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva e diretta (gara
Siena-Brescia del 2/5/04).
Il procedimento:
Con provvedimento del 3/05/2004, il Procuratore Federale ha deferito a questa
Commissione Paolo De Luca, presidente della A.C. Siena, e la A.C. Siena stessa per
violazione – il primo - delle disposizioni di cui agli artt. 1, comma 1, 3, comma 1 e 4,
comma 3, del C.G.S. e – la seconda – di quella di cui all'art. 2, comma 4, del C.G.S., in
relazione alle dichiarazioni rese dal De Luca al quotidiano “Corriere dello Sport” e
pubblicate nell’edizione del 3.5.2004 (pag. 17), del seguente tenore: “..Ora basta: bisogna
separare una volta per tutte gli arbitri dal Palazzo…Farina ha condizionato la partita e a
un certo punto ha perso completamente la testa, decidendo di fatto una gara che per noi
può valere una stagione…Evidentemente diamo noia, forse perché diciamo sempre quello
che pensiamo..”.
Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto
pervenire una memoria difensiva, in cui si assume – nella sostanza - che tali espressioni non
erano finalizzate a screditare la categoria arbitrale ovvero ad insinuare dubbi sulla
correttezza dell’arbitro Farina, quanto piuttosto ad esercitare un legittimo diritto di critica
circa gli errori tecnici in cui asseritamene era incorso il Direttore di gara; hanno chiesto
pertanto, in via principale, il proscioglimento da ogni addebito e in via secondaria
l’applicazione di una sanzione minima.
Alla riunione odierna è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la
dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna del presidente Paolo De
Luca alla sanzione della squalifica per giorni dieci e dell’ammenda di € 7.500,00, nonché
della A.C. Siena a quella dell’ammenda di € 7.500,00.
Nessuno è comparso per i deferiti.
I motivi della decisione
La Commissione, letti gli atti ufficiali e sentite le parti, rileva che il comportamento del De
Luca è parzialmente censurabile.
Infatti, se in relazione alla prima frase oggetto di deferimento l’auspicio del De Luca circa
una futura, diversa organizzazione dell’associazione arbitri può costituire legittimo
esercizio del diritto di critica, senza cioè che l’espressione di tale opinione possa ritenersi
lesiva della reputazione di organismi operanti nell’ambito federale, diversa valutazione va
data rispetto alla seconda frase. Questa, infatti, contiene la palese accusa all’arbitro di aver
“condizionato” la partita, ovvero con il suo comportamento - “aver perso completamente la
testa” - di averne determinato un esito diverso rispetto a quello che sarebbe derivato da uno
svolgimento della gara senza condizionamenti. Tali espressioni non possono dunque essere
considerate come manifestazione di un legittimo diritto di critica e configurano invece la
fattispecie disciplinare di cui al deferimento. Sanzione equa risulta quella di cui al
dispositivo, tenendosi conto che il deferito, in un momento successivo, ha precisato che
tutte le decisioni dell’arbitro, riviste dopo un paio di giorni, apparivano “assolutamente
giuste e condivisibili”, per cui le dichiarazioni sul suo operato, rese subito dopo la gara,
erano da attribuirsi all’esito negativo della gara stessa, alla posizione in classifica del Siena
e allo stress cui sono sottoposti in questo particolare periodo del campionato tutti i
presidenti.
Così affermata la responsabilità del De Luca, ne consegue quella diretta della Soc. Siena.
Il dispositivo
La Commissione per tali motivi delibera di infliggere al Sig. Paolo De Luca la sanzione
dell’ammenda di € 4.000,00 e alla Soc. Siena quella dell'ammenda di € 4.000,00.
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