LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 380 DEL 27 maggio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE Sig. Pietro SCIBILIA – Presidente Soc. Pescara: violazione art. 3 comma 1, art. 1 comma 1 e art. 4 comma 3 C.G.S.; Soc. PESCARA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva e diretta (gara Pescara-Napoli del 2/5/04).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N. 380 DEL 27 maggio 2004
– pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE
Sig. Pietro SCIBILIA – Presidente Soc. Pescara: violazione art. 3 comma 1, art. 1 comma
1 e art. 4 comma 3 C.G.S.;
Soc. PESCARA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva e diretta
(gara Pescara-Napoli del 2/5/04).
Il procedimento.
Con provvedimento del 10 maggio 2004, il Procuratore Federale ha deferito a questa
Commissione, Pietro Scibilia, Presidente della Soc. Pescara, per violazione dell' art. 3
comma 1, C.G.S., per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di stampa,
giudizi lesivi della reputazione di persone e organismi operanti nell’ambito federale,
nonchè dell’art 1, comma 1 del C.G.S. per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e
probità sportiva cui sono tenuti tutti i tesserati in ogni rapporto comunque deferibile
all’attività sportiva, e dell’art. 4, comma 3 del C.G.S., in quanto ha negato la regolarità
delle gare e/o la correttezza dello svolgimento dei Campionati.
La Procura ha altresì deferito a questa Commissione la Soc. Pescara per violazione dell’art.
2, comma 4 del C.G.S., per responsabilità diretta ed oggettiva nelle violazioni ascritte al
proprio Presidente.
Nei termini assegnati nell’atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto
pervenire una memoria difensiva.
Gli incolpati osservano che “l’intenzione del Presidente Scibilia era solo quella di criticare,
nei limiti del diritto di critica, alcune decisioni dell’arbitro che, di fatto, avevano
penalizzato in maniera eccessiva la squadra del Pescara” e che “nessuna intenzione di
ledere l’altrui reputazione aveva il Presidente perché il significato delle dichiarazioni rese
era ben diverso da quello che sembra emergere dalle sole dichiarazioni estrapolate dal
Procuratore Federale.”
Per questi motivi, i deferiti chiedono il proscioglimento o, in subordine, l’applicazione di
una comminatoria contenuta nei minimi edittali.
Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale ha
chiesto la dichiarazione di responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione
dell’inibizione per giorni 10 e dell’ammenda di € 12.500,00 per il Signor Pietro Scibilia e
dell’ammenda di € 12.500,00 per la soc. Pescara.
E' comparso il difensore dei deferiti il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già
esposti in memoria, si è richiamato alle conclusioni ivi formulate.
I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, ritiene che le dichiarazioni rilasciate da
Pietro Scibilia al termine della gara ad una TV locale "ATV 7" il 2 maggio 2004 sono
censurabili .
Osserva preliminarmente la Commissione che il diritto di critica si concretizza nella
espressione di un giudizio o di una opinione che in quanto tale non può pretendersi
rigorosamente obiettiva poiché la valutazione di un fatto, per sua natura, non può che
fondarsi su un'interpretazione necessariamente soggettiva, e pertanto, "di parte". Tuttavia,
tale diritto trova un limite invalicabile nel corrispondente diritto alla dignità ed al rispetto
dell'individuo.
Ne consegue, quindi, che non possono ritenersi ammissibili né gli attacchi gratuiti ed
immotivati né le ingiurie generiche volte a discreditare i destinatari.
Il dissenso verso il fatto criticato, può essere manifestato anche tramite espressioni vivaci e
polemiche ma non di sicuro attraverso denigrazioni ingiustificate ed offensive .
L'ordinamento sportivo, lungi dall'impedire ai soggetti dell'ordinamento stesso di esprimere
liberamente il proprio pensiero, impone ciò nonostante di mantenere nei confronti dei
destinatari un contegno conforme ai doveri generali di lealtà probità e correttezza di cui
all'art. 1 comma 1 C.G.S.
Le affermazioni fatte dall'incolpato (ed in particolare " non possono mandarci arbitri
destinati a condannarci [ …] oggi c’era malafede netta perché non si può in ogni momento,
punizioni a favore date contro " […] due rigori non concessi ed un goal in fuorigioco
convalidato[…] Più malafede di questo non ci può essere…] forse perché mi sono
lamentato nella grande casa e allora, questi qua, tu ti lamenti e noi ti facciamo pagare […]
se non ci mandano arbitraggi con decisione proprio di retrocedere, ce la possiamo fare
[…] ) valutate nel contesto di riferimento non possono ritenersi espressive dell'esercizio del
diritto di critica perché, attesa la mancanza di riscontri, esprimono giudizi lesivi della
reputazione di persone operanti in ambito federale nonché dubbi sulla regolarità del
campionato.
Le eventuali critiche, infatti, per quanto di rilevanza primaria non possono esimersi
dall'essere espresse in termini non diffamatori, a maggior ragione quando poi la diffusione
avviene tramite il mezzo televisivo e gli organi di stampa, atteso l'effetto "cassa di
risonanza" che tali media producono.
Deve pertanto affermarsi la responsabilità di Scibilia alla quale segue quella diretta della
Società di appartenenza.
Sanzioni eque, tenuto conto della gravità delle dichiarazioni, della loro idoneità a ledere il
prestigio delle istituzioni federali nonché a negare la regolarità dello svolgimento delle
gare, l’imparzialità della procedura delle designazioni dei direttori di gara o la correttezza
dello svolgimento del Campionato anche in relazione alla qualifica di Pietro Scibilia
nell'ambito della Società appaiono quelle di cui al dispositivo.
Il dispositivo
Per tali motivi la Commissione delibera di infliggere a Pietro Scibilia la sanzione
dell'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a
rappresentare la Società in ambito federale per la durata di giorni 10 e dell’ammenda di €
5.000,00; alla Soc. Pescara la sanzione dell'ammenda di € 5.000,00.
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