Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 256/C del 28 aprile 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/1 ” RECLAMO CALCIATORE ANACLERIO GIUSEPPE (A.C. REGGIANA S.P.A.) AVVERSO SQUALIFICA QUATTRO GARE EFFETTIVE (C.U. 237/C DEL 13/4/2004 GARA REGGIANA-PISTOIESE DEL 10/4/2004).

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 256/C del 28 aprile 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E " C/1 " RECLAMO CALCIATORE ANACLERIO GIUSEPPE (A.C. REGGIANA S.P.A.) AVVERSO SQUALIFICA QUATTRO GARE EFFETTIVE (C.U. 237/C DEL 13/4/2004 GARA REGGIANA-PISTOIESE DEL 10/4/2004). Avverso la decisione del Giudice Sportivo con sua delibera C.U. n. 237/C del 13/4/2004, il calciatore Anaclerio Giuseppe della società A.C. Reggiana ha proposto reclamo per il provvedimento di squalifica nei propri confronti per “atto di particolare violenza, a gioco fermo, consistito nell’aver stretto con forza il viso dell’avversario che successivamente veniva spinto a terra mentre gli veniva schiacciato il naso e messe due dita negli occhi”. Nel ricorso predetto il calciatore, in sintesi, rappresenta: - l’eccessività della sanzione, avuto riguardo alle circostanze oggettive con cui l’azione violenta, pur ammessa, si sarebbe svolta; - l’intervista ad organi di stampa e dichiarazioni prodotte dallo stesso in cui si sottolinea la sua non particolare energia del gesto ; - la non menomazione fisica del Canfora, in grado di riprendere rapidamente il gioco in condizioni di normale efficienza, con ciò richiamando consolidata giurisprudenza di questa Commissione sul concetto di violenza di particolare gravità di cui all’art.14, comma 1) lettera f) del Codice di Giustizia Sportiva . Il ricorso si conclude richiedendo la riduzione della squalifica ad una sola giornata, o comunque ad una sostanziale attenuazione della stessa. Alla riunione odierna sono presenti l’avv. Mattia Grassani, giusta delega, ed il calciatore Anaclerio. Questi ha preso per primo la parola, sostanzialmente ammettendo le proprie responsabilità per aver solo cercato di spostare l’avversario. Nel proprio intervento il legale si rifà sostanzialmente a quanto già esposto sul reclamo scritto e sopra già sintetizzato. Con riferimento poi al supplemento di referto richiesto dalla Commissione e prodotto dall’assistente arbitrale, l’avvocato sottolinea come l’Anaclerio avrebbe solo spinto il Canfora perché a distanza non regolare ed appoggiando contemporaneamente solo la mano sul viso, risultando però fisicamente impossibile che fossero attinti anche gli occhi e sullo slancio facendolo successivamente cadere a terra. Orbene, esaminate le circostanze oggettive e le relative conseguenze, questa Commissione ritiene di confermare nell’episodio in parola il proprio orientamento circa la non sussistenza della violenza particolarmente grave di cui all’art.14, comma 1) lettera f) del Codice di Giustizia Sportiva. Ciò in quanto i fatti dimostrano che il Canfora ha potuto rapidamente guadagnare da solo la linea perimetrale, ricevere una breve assistenza e continuare a giocare senza poi essere avvicendato. Emerge pur tuttavia nel comportamento dell’Anaclerio l’aver posto in essere un atto di violenza plurimo e continuato, così come chiaramente espresso dall’assistente arbitrale dalla prima refertazione e dal suo supplemento. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di accogliere parzialmente il reclamo del calciatore Anaclerio Giuseppe (A.C. Reggiana S.p.a.) riducendo la squalifica a tre gare effettive. La tassa non va addebitata.
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