Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 263/C del 5 maggio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/1 ” RECLAMO SOCIETA’ CALCIO CHIETI S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE CALCIATORE CHERUBINI GIANLUCA (C.U. 245/C DEL 20/4/2004 GARA VIS PESARO-CHIETI DEL 18/4/2004).

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 263/C del 5 maggio 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E " C/1 " RECLAMO SOCIETA’ CALCIO CHIETI S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE CALCIATORE CHERUBINI GIANLUCA (C.U. 245/C DEL 20/4/2004 GARA VIS PESARO-CHIETI DEL 18/4/2004). Con atto in data 21.4.2004 la società Calcio Chieti S.p.a. ha preannunciato reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo ha inflitto la squalifica per due gare al calciatore Cherubini Gianluca. Con fax datato 29.4.2004 la suddetta società ha comunicato di rinunciare al gravame, per cui si impone ai sensi dell’art.29 commi 5) e 8) del C.G.S. la declaratoria di inammissibilità, cui fa seguito l’addebito della tassa a norma del 9) comma dello stesso articolo. Per questi motivi la Commissione d i c h i a r a l’inammissibilità del reclamo preannunciato dalla società Calcio Chieti S.p.a.- La tassa va addebitata.
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