Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 270/C del 12 maggio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/1 ” RECLAMO SOCIETA’ A.C. LUMEZZANE S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA CALCIATORE PIOVANI GIANPIERO DUE GARE EFFETTIVE (C.U. 254/C DEL 27/4/2004 GARA CITTADELLA-LUMEZZANE DEL 25/4/2004).

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 270/C del 12 maggio 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E " C/1 " RECLAMO SOCIETA’ A.C. LUMEZZANE S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA CALCIATORE PIOVANI GIANPIERO DUE GARE EFFETTIVE (C.U. 254/C DEL 27/4/2004 GARA CITTADELLA-LUMEZZANE DEL 25/4/2004). Con la delibera indicata in epigrafe, il Giudice Sportivo ha inflitto la squalifica per due gare al calciatore Gianpiero Piovani del Lumezzane “per atto di violenza in danno di un avversario non più in possesso del pallone”. Contro tale delibera ha proposto reclamo la società per ottenere la riduzione della sanzione. A sostegno del gravame ha dedotto che il gesto atletico del Piovani non avrebbe avuto assolutamente intenti lesivi e che il calciatore si sarebbe scusato con l’antagonista, accettando poi il provvedimento arbitrale di espulsione senza animosità. All’esito della odierna riunione, ritiene la Commissione che il reclamo possa essere accolto. Dal referto di gara risulta che al 35° del secondo tempo il Piovani é entrato in maniera violenta con il piede a martello all’altezza dello stinco del suo avversario liberatosi del pallone; dal supplemento acquisito in questa sede emerge che l’atto di violenza é stato quasi concomitante al lancio del pallone compiuto dall’antagonista. In tale situazione probatoria, disatteso la tesi difensiva della carenza di intento lesivo, si ritiene, dovendosi tener conto del necessario intervallo psicotecnico, che si sia trattato di “atto di violenza in azione di gioco”, per la quale fattispecie questa Commissione adotta costantemente il parametro sanzionatorio di una giornata di squalifica. In tal misura va quindi ridotta la squalifica irrogata dal primo giudice. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di accogliere il reclamo della società A.C. Lumezzane S.p.a., riducendo ad una giornata la squalifica irrogata al calciatore Gianpiero Piovani. La tassa non va addebitata.
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