Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 270/C del 12 maggio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/1 ” RECLAMO SOCIETA’ POL. SASSARI TORRES S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA QUATTRO GARE CALCIATORE CHECHI RICCARDO (C.U. 262/C DEL 4/5/2004 GARA LUCCHESE-SASSARI TORRES DEL 2/5/2004).

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 270/C del 12 maggio 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E " C/1 " RECLAMO SOCIETA’ POL. SASSARI TORRES S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA QUATTRO GARE CALCIATORE CHECHI RICCARDO (C.U. 262/C DEL 4/5/2004 GARA LUCCHESE-SASSARI TORRES DEL 2/5/2004). Con la delibera indicata in epigrafe, il Giudice Sportivo ha inflitto la squalifica per quattro gare al calciatore Riccardo Chechi, capitano della Polisportiva Sassari Torres S.p.A., “perché, a seguito di un provvedimento tecnico del direttore di gara, protestava veementemente nei confronti dell’arbitro, prendendolo per un braccio, scuotendolo sino a farlo indietreggiare di circa mezzo metro ed urlandogli i ma come c.... fai a non fischiare”. Contro tale delibera ha proposto reclamo la società, chiedendo in principalità la revoca della squalifica e in ipotesi subordinata la riduzione della stessa. Ha dedotto a sostegno del gravame che, a causa di un rigore non concesso, il Chechi si sarebbe avvicinato all’arbitro, unitamente ad alcuni compagni di squadra, per chiedere nella sua qualità di capitano i motivi della decisione, ed ha quindi sostenuto che l’arbitro avrebbe equivocato nel ritenere che l’atteggiamento veemente del calciatore fosse rivolto alla sua persona, mentre l’unico scopo del calciatore sarebbe stato quello di allontanare il compagno di squadra Udassi, onde scongiurare da parte di quest’ultimo comportamenti anti regolamentari. All’esito della odierna riunione, alla quale é comparso il difensore del tesserato, ritiene la Commissione che il reclamo non possa trovare accoglimento. Dal referto arbitrale risulta che al 45° del primo tempo il calciatore Chechi, non condividendo una decisione tecnica del direttore di gara, ha protestato con veemenza con l’arbitro, prendendolo per un braccio, scuotendolo, facendolo indietreggiare per circa mezzo metro ed urlandogli “ma come c.... fai a non fischiare.’ Il filmato televisivo visionato dalla Commissione suffraga solo in parte l’assunto difensivo, in quanto dimostra come il Chechi abbia effettivamente con il gomito tenuto lontano dall’arbitro il compagno di squadra Udassi, ma non dimostra assolutamente che il Chechi medesimo, oltre ad indirizzare una frase irriguardosa nei confronti del direttore di gara, non lo abbia scosso e sospinto tanto da farlo indietreggiare di circa mezzo metro. Nessuna valenza attenuante può essere riconosciuta alla adozione da parte del direttore di gara di una non condivisa decisione tecnica, perché é principio del tutto pacifico nella giustizia disciplinare che i ritenuti errori arbitrali non legittimino in alcun modo comportamenti antiregolamentari dei tesserati. Ritiene la Commissione che per il globale comportamento del Chechi, consistito nell’inammissibile contatto fisico con la persona dell’arbitro e nella pronuncia di una frase di contenuto indubbiamente irriguardoso, le quattro giornate di squalifica non eccedano i limiti di una equa sanzione, considerato anche il fatto che il Chechi é il capitano della squadra, per cui si impone la reiezione del reclamo con l’addebito della tassa. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo proposto dalla società Polisportiva Sassari Torres S.p.A. per la squalifica per quattro giornate del calciatore Riccardo Chechi. La tassa va addebitata.
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