Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 270/C del 12 maggio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/2 ” RECLAMO SOCIETA’ BRINDISI CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE ALLENATORE IN SECONDA CEI DAVIDE (C.U. 254/C DEL 27/4/2004 GARA NOCERINA-BRINDISI DEL 25/4/2004).
Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
Comunicato Ufficiale n. 270/C del 12 maggio 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E " C/2 "
RECLAMO SOCIETA’ BRINDISI CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA
TRE GARE EFFETTIVE ALLENATORE IN SECONDA CEI DAVIDE (C.U.
254/C DEL 27/4/2004 GARA NOCERINA-BRINDISI DEL 25/4/2004).
Con la delibera indicata in epigrafe, il Giudice Sportivo, sulla scorta del
referto di gara dell’assistente arbitrale, ha squalificato per tre gare l’allenatore
in seconda del Brindisi Davide Cei, per aver pronunciato espressioni offensive
verso gli ufficiali di gara e perché, allontanato, si é fermato indebitamente
presso gli spogliatoi e, quando l’arbitro é rientrato alla fine del primo tempo,
ha cercato di tagliargli la strada, gridando ancora nei suoi confronti
espressioni ingiuriose.
Contro tale delibera ha proposto reclamo la società Brindisi Calcio S.r.l.
al fine di ottenere in tesi la revoca della sanzione e in ipotesi la riduzione della
stessa ad una sola giornata. Ha dedotto a sostegno del gravame che l’arbitro
sarebbe incorso in un errore di persona nell’attribuire all’allenatore in seconda
il comportamento di cui sopra, in quanto il Cei sarebbe stato espulso al 22°
del secondo tempo e non potrebbe quindi identificarsi al momento
dell’intervallo con il tesserato espulso.
All’esito della odierna riunione, ritiene la Commissione che il reclamo
non possa trovare accoglimento, in quanto l’assunto difensivo della società
reclamante é in palese conflitto con gli atti ufficiali.
Dal referto di gara dell’assistente arbitrale, nonché dal supplemento
confermativo, risulta che al 46° del primo tempo il collaboratore ha segnalato
all’arbitro, originando così la espulsione dei Cei dal terreno di gioco, che il
suddetto ha protestato contro una decisione tecnica, pronunciando la
seguente frase: “bastardi di m...., vergognatevi”. Dal referto di gara dell’arbitro
risulta poi che durante la fase di rientro negli spogliatoi il Cei, espulso dal
terreno di gioco a seguito di segnalazione del suo assistente, ha tentato di
tagliargli la strada, inveendo al suo indirizzo con frasi ingiuriose.
Sulla scorta degli atti ufficiali, sui quali deve fondarsi il giudizio
disciplinare, é da ritenere che non vi sia stato lo scambio di persona ipotizzato
dalla società reclamante e che il Cei debba rispondere del suo
comportamento reiteratamente ingiurioso verso gli ufficiali di gara.
Per tale comportamento la squalifica per tre gare non sembra alla
Commissione eccedere i limiti di un’equa sanzione, per cui si impone la
reiezione del reclamo cui fa seguito l’addebito della tassa.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo proposto dalla società Brindisi Calcio S.r.l. contro la
squalifica per tre gare effettive inflitta dal Giudice Sportivo all’allenatore in
seconda Davide Cei.
La tassa va addebitata.
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