Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 284/C del 19 maggio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/1 ” RECLAMO CALCIATORE CONFALONE SIMONE (A.C. CESENA S.P.A) AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE (C.U. 262/C DEL 4/5/2004 GARA SPAL-CESENA DEL 2/5/2004).

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 284/C del 19 maggio 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E " C/1 " RECLAMO CALCIATORE CONFALONE SIMONE (A.C. CESENA S.P.A) AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE (C.U. 262/C DEL 4/5/2004 GARA SPAL-CESENA DEL 2/5/2004). Squalificato dal Giudice Sportivo per due gare effettive “per aver a gioco fermo colpito con un calcio alla testa un avversario caduto in terra”, il calciatore Simone Confalone del Cesena ha proposto reclamo contro la relativa delibera per ottenere la riduzione della squalifica. A sostegno del gravame ha affermato che non sarebbe riuscito a frenare la corsa ed avrebbe colpito con il piede la testa dell’avversario già in terra in conseguenza di un fallo commesso da un suo compagno di squadra. Alla odierna riunione è comparso il difensore della società, il quale ha insistito per l’accoglimento del reclamo. Osserva la Commissione che dal referto di gara dell’assistente arbitrale risulta che il Confalone ha colpito alla testa con un calcio un avversario caduto in terra a seguito di un fallo commesso da un suo compagno di squadra; dal supplemento emerge che il calcio é stato quasi contemporaneo alla caduta in terra del calciatore avversario e alla conseguente interruzione del gioco decretata dall’arbitro. Esclusa l’involontarietà dell’impatto e considerato il necessario intervallo psicotecnico, il ragguaglio ufficiale induce a ritenere che si tratti di “atto di violenza in azione di gioco”, per la qual fattispecie, in sintonia con il consueto parametro, va irrogata la squalifica per un solo turno di gara. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di accogliere il reclamo della società A.C.Cesena S.p.A., riducendo ad una gara effettiva la squalifica irrogata al calciatore Simone Confalone. La tassa non va addebitata.
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