Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 296/C del 26 maggio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/1 ” RECLAMO SOCIETA’ PRO PATRIA GALLARATESE G.B. S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE TRAMEZZANI PAOLO (C.U. 266/C DELL’11/5/2004 GARA PRO PATRIA G.B.-LUCCHESE DEL 9/5/2004).

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 296/C del 26 maggio 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E " C/1 " RECLAMO SOCIETA’ PRO PATRIA GALLARATESE G.B. S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE TRAMEZZANI PAOLO (C.U. 266/C DELL’11/5/2004 GARA PRO PATRIA G.B.-LUCCHESE DEL 9/5/2004). Con delibera del Giudice Sportivo il calciatore Paolo Tramezzani veniva squalificato per due gare effettive perché, espulso per doppia ammonizione, rivolgeva all'arbitro espressioni offensive. Proponeva reclamo la società, nella forma e nei termini di rito, protestando che la reazione del Tramezzani non era certamente diretta a ledere la persona dell’arbitro, facendo presente la correttezza del calciatore nell’arco della sua carriera e sostenendo l’eccessiva pesantezza del referto arbitrale anche nell’espressione lessicale laddove descrive come minaccioso il semplice essersi avvicinato del Tramezzani al direttore di gara. Concludeva il reclamo chiedendo la revoca della sanzione irrogata. All’odierna riunione erano presenti i signori Guffanti Riccardo, direttore generale, e Giovanni Antonio Maria Vender amministratore delegato della Pro Patria che illustravano il reclamo riportandosi alle conclusioni di tale atto. Osserva la Commissione che il reclamo deve essere respinto. Il rapporto arbitrale, atto ufficiale di fede privilegiata, descrive con chiarezza e precisione la condotta tenuta dal Tramezzani nei confronti dell’arbitro da ritenere gravemente offensiva per il significato proprio delle parole usate. Nessun dubbio poi che le stesse siano state rivolte al direttore di gara, per l’uso della seconda persona singolare da parte del calciatore e per l’essersi il Tramezzani avvicinato all’arbitro nel pronunciare le espressioni per cui è giudizio. Il reclamo proposto merita pertanto integrale rigetto. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società Pro Patria Gallaratese G.B. S.r.l.-. La tassa va addebitata.
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