Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 296/C del 26 maggio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/1 ” RECLAMO SOCIETA’ VIS PESARO 1898 S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE STAFFOLANI ANDREA (C.U. 266/C DELL’11/5/2004 GARA SORA-VIS PESARO DEL 9/5/2004).

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 296/C del 26 maggio 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E " C/1 " RECLAMO SOCIETA’ VIS PESARO 1898 S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE STAFFOLANI ANDREA (C.U. 266/C DELL’11/5/2004 GARA SORA-VIS PESARO DEL 9/5/2004). Avverso il provvedimento in epigrafe ha proposto reclamo la società Vis Pesaro chiedendo la riduzione della sanzione ad una sola gara effettiva di squalifica. La richiesta viene motivata con la circostanza che gli atti addebitati al calciatore non possono considerarsi di violenza in quanto il contatto fisico è stato minimo e nessun danno è stato rilevato per l’avversario colpito. La Commissione ha ritenuto opportuno verificare le circostanze addotte dalla ricorrente chiedendo all’arbitro un supplemento di rapporto. Dagli atti ufficiali si evince, in modo chiaro, che il calciatore Staffolani ha compiuto un atto di violenza verso un avversario a gioco fermo: per tale comportamento la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo appare equa e proporzionata alla gravità dello stesso. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società Vis Pesaro 1898 S.r.l.-. La tassa va addebitata.
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