Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 266/C dell’11 maggio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO S E R I E ” C/2 ” GARA FIDELIS ANDRIA – ISERNIA E RECLAMO SOCIETA’ ISERNIA

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 266/C dell’11 maggio 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO S E R I E " C/2 " GARA FIDELIS ANDRIA – ISERNIA E RECLAMO SOCIETA’ ISERNIA - Il Giudice Sportivo, - letti gli atti ufficiali e il reclamo proposto dalla società Isernia in ordine alla regolarità della gara in oggetto - verificata la ritualità del gravame e la propria competenza o s s e r v a - dal rapporto arbitrale risulta che la gara ha avuto inizio con nove minuti di ritardo dovuto a comportamento della società Isernia; - all’atto del controllo delle reti si constatava il danneggiamento di una di esse che imponeva un intervento per la pronta riparazione; - in tale frangente sostenitori locali davano luogo a fitto lancio di fumogeni, circostanza che a sua volta contribuiva a tardare l’inizio della gara; - durante questa, la tifoseria di cui sopra dava luogo ancora a ripetuti lanci di fumogeni, cagionando ripetute interruzioni del gioco; - si registrava anche il lancio di una bottiglia di plastica e di altri piccoli contenitori senza colpire; - alla mezz’ora circa del secondo tempo sostenitori locali cominciavano a scavalcare la recinzione assiepandosi sulla pista di atletica sotto il controllo delle forze dell’ordine e senza interferire sulla regolarità della gara; - al termine, i tifosi si portavano sul terreno di gioco in segno di esultanza. - Proponeva tempestivo e rituale reclamo la società Isernia denunciando la violazione dell’art. 7 delle Regole del Gioco del Calcio adducendo che l’arbitro avrebbe dichiarato chiusa la gara quando “il tempo regolamentare non era ancora scaduto, ma anche in assenza della concessione di recupero alcuno”; - a sostegno di tale assunto si richiamavano le interruzioni del gioco dovute al comportamento dei tifosi locali, nonchè quelle motivate dalle sostituzioni e segnalava che la presenza di tifosi in prossimità del terreno di gioco oltre che i già richiamati lanci di fumogeni avrebbero cagionato disagio psicologico degli atleti impegnati nella fase finale dell’incontro. - Si concludeva sollecitando provvedimento del Giudice Sportivo contenente l’ordine di ripetizione della gara ed auspicando l’acquisizione di supplemento di rapporto e l’esame di riprese filmate, documentate da video cassetta allegata al gravame. - Il reclamo è infondato e va respinto dovendosi far luogo a pronunce di carattere sanzionatorio a carico delle due società come dettagliatamente in parte dispositiva. - Va in primo luogo affermato che la puntuale descrizione dei fatti quale emerge dagli atti ufficiali rende del tutto superfluo il ricorso a richieste di integrazioni di sorta da parte di chicchessia; - così pure non è consentito di considerare (giuste specifiche disposizioni del Codice di Giustizia Sportiva) fonti di prove contrarie alle risultanze fornite dagli atti ufficiali quanto abbia formato oggetto di riprese televisive. - Nel merito l’incontestabile potere di cronometraggio che compete al direttore di gara è stato rigorosamente descritto e puntualmente documentato essendosi dato atto dei tempi attinenti gli orari d’inizio e di fine dell’incontro, nonchè – ed un particolare – di quelli neutralizzati. - Per conseguenza devesi affermare che lo svolgimento della gara ha obbedito a criteri di assoluta regolarità sulla base dell’insindacabile governo dei tempi effettuato dall’arbitro il cui comportamento non appare minimamente censurabile. - Ne deriva l’infondatezza delle doglianze e la non accoglibilità delle richieste istruttorie e di merito come formulate. - Tutto ciò premesso, d e l i b e r a a) di respingere il reclamo come sopra proposto dalla società Isernia, confermando il risultato risultato della gara acquisito in campo (Fidelis Andria 0 – Isernia 0) b) di irrogare alla società Fidelis Andria l’ammenda di € 2.500,00 e alla società Isernia l’ammenda di € 2.500,00 - La tassa va addebitata.
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