Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 266/C dell’11 maggio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO S E R I E ” C/2 ” GARA MELFI – FROSINONE DEL 9 MAGGIO 2004

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 266/C dell’11 maggio 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO S E R I E " C/2 " GARA MELFI – FROSINONE DEL 9 MAGGIO 2004 - Il Giudice Sportivo, - letti gli atti ufficiali osserva - risulta dal referto arbitrale e dalla relazione dell’Ufficio Indagini che la gara è iniziata con sei minuti di ritardo dovuto a comportamento della società locale in ordine ai tempi di consegna delle distinte ed a quelli necessari per lo sgombero di numerosi rotoli di carta lanciati sul terreno di gioco; petardi e bottigliette d’acqua venivano scagliati durante l’incontro ed una persona non identificata sostava indebitamente sulla pista di atletica da dove doveva essere successivamente espulsa; - all’inizio del secondo tempo risultava che entrambe le reti delle porte erano state per lungo tratto tagliate e due bandierine d’angolo asportate; - tali circostanze davano luogo a lavori di riparazione e ricerca delle bandierine che cagionavano un ritardo di dodici minuti sull’avvio della seconda frazione di gioco; - negli ultimi minuti di questa, numerosi sostenitori locali scavalcavano la recinzione portandosi sul campo e costringendo l’arbitro a sospendere il gioco in attesa della normalizzazione della situazione nella verificata indifferenza dei dirigenti locali e delle forze dell’ordine presenti; - solo dopo una decina di minuti i numerosissimi sostenitori venivano allontanati, nel mentre, però, un centinaio di altri scavalcava la recinzione portandosi sul terreno di gioco; occorrevano altri minuti per sgomberare il campo, ma il gioco non poteva riprendere perchè la rete di una porta era stata nuovamente tagliata ed una bandierina d’angolo asportata; - occorrevano circa 23 minuti perchè si desse luogo alle riparazioni ed al reintegro delle normali condizioni di agibilità del terreno di gioco. - Durante la gara, peraltro, sostenitori della società Frosinone lanciavano petardi, bengala e bottigliette senza colpire. - Tali essendo i fatti quali emergono con incontrovertibile chiarezza degli atti ufficiali di gara, fonte privilegiata di prova, deve sottolinearsi la oggettiva gravità degli stessi, attribuibili alle società, ed a quella locale più in particolare, in forza del principio di responsabilità oggettiva. - Appare infatti incontestabile che le condotte e le iniziative sopra descritte siano state assunte con il preciso intento di provocare artificiose cause di ritardo nell’avvio del gioco e di gravi e consistenti interruzioni dello stesso. 266/898 - A tali conclusioni, conduce senza possibilità di alternativa, il susseguirsi degli ostruzionismi posti in essere fin dall’inizio dei danneggiamenti, delle asportazioni delle bandierine d’angolo, delle preordinate e ripetute invasioni del terreno di gioco. - Il direttore di gara ha dovuto far fronte ripetutamente alle situazioni che gli si presentavano ordinando prolungate sospensioni del gioco e ricercando collaborazione presso i dirigenti locali che molto significativamente non gli veniva prestata. - Alla stessa logica dilatoria è possibile ascrivere il palesemente prolungato comportamento dei sostenitori che ha prodotto situazioni anomale e forzate interruzioni del gioco. - Quanto, descritto attribuibile alla società Melfi, è gravemente offensivo delle norme fondamentali di comportamento che governano le vicende agonistiche e sono, in particolare, lesive dei principi di lealtà, correttezza e probità che costituisce principio irrinunciabile per tutti coloro che sono tenuti all’osservanza delle norme federali (art.1C.G.S.). - Tanto più rilevano le violazioni in parola in quanto si sottolinei che l’intendimento perseguito con le condotte di cui sopra, tendeva a falsare le dovute condizioni di egualianza che è doveroso garantire a tutte le gare che si svolgono, per regolamento e disposizioni federali in contemporaneità. - Tutto ciò premesso, - tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi oltre che delle chiare finalità che con esse si perseguivano, si ritengono proporzionate le sanzioni di cui in dispositivo d e l i b e r a a) di obbligare la società Melfi a disputare una gara effettiva a porte chiuse ed infliggere l’ammenda di € 4.000,00 b) di irrogare alla società Frosinone l’ammenda di € 400,00 - di rimettere gli atti alla Lega per quanto di competenza
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