Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 257/C del 28 aprile 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. VIGNONI SERGIO, DIRETTORE SPORTIVO DELLA SOCIETA’ CALCIO PADOVA, DEL SIG. DI BARI RICCARDO TESSERATO DELLA SOCIETA’ A.C. MARTINA, DEL SIG. MORELLI DONATO AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA SOCIETA A.C. MARTINA E DELLE SOCIETA’ CALCIO PADOVA S.P.A. E A.C. MARTINA S.R.L.-.
Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
Comunicato Ufficiale n. 257/C del 28 aprile 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A
CARICO DEL SIG. VIGNONI SERGIO, DIRETTORE SPORTIVO DELLA
SOCIETA’ CALCIO PADOVA, DEL SIG. DI BARI RICCARDO TESSERATO
DELLA SOCIETA’ A.C. MARTINA, DEL SIG. MORELLI DONATO
AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA SOCIETA A.C. MARTINA E DELLE
SOCIETA’ CALCIO PADOVA S.P.A. E A.C. MARTINA S.R.L.-.
Su deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. è stato
contestato:
- ai sigg.ri. Sergio Vignoni, direttore sportivo della società Calcio Padova e
Riccardo Di Bari, tesserato per la società A.C. Martina, la violazione di cui
all’art.1, comma 1) del Codice di Giustizia Sportiva, per avere avuto una
colluttazione con scambio di colpi reciproci il 31.1.2004 in occasione delle
operazioni di trasferimenti calciatori;
- ai sigg.ri Riccardo Di Bari e Donato Morelli, quest’ultimo amministratore
delegato della società A.C.Martina, la violazione di cui all’art. 1, comma 1) del
Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt.1 comma 2), 4 comma 3) e 8
del Regolamento dei Direttori Sportivi, per avere il Di Bari svolto funzioni di
direttore sportivo nel corso della stagione sportiva 2003/2004 in favore della
società Martina senza essere iscritto nel relativo elenco ed il Morelli per
essersi avvalso delle prestazioni da questi rese, in violazione della normativa
indicata;
- alla società A.C. Martina S.r.l, per responsabilità diretta ed oggettiva, la
violazione di cui all’art.2, comma 3) del Codice di Giustizia Sportiva, per gli
addebiti contestati ai propri tesserati (Di Bari e Morelli);
- alla società Calcio Padova S.p.a., per responsabilità oggettiva, la violazione
di cui all’art.2, comma 3) del Codice di Giustizia Sportiva, per gli addebiti
contestati al proprio tesserato (Vignoni).
Con memoria difensiva di data 15.04.2004, l’avv. Francesco Calandro,
difensore degli incolpati Di Bari, Morelli e società A.C. Martina, ha contestato,
per i motivi ampiamente rappresentati ed ai quali si fa espresso rinvio, la
fondatezza degli addebiti mossi ai propri assistiti, sostanzialmente assumendo
che: il primo dei due non ha mai ricoperto, presso la società Martina, la carica
di direttore sportivo e che fra il medesimo ed il dirigente sportivo della società
Calcio Padova, sig. Sergio Vignoni non ha mai avuto luogo quella
colluttazione con scambio di colpi reciproci erroneamente riferita (solo “de
relato”, si assume) dal collaboratore dell’Ufficio Indagini, essendosi in realtà
svolta fra i predetti unicamente una normale discussione, sia pure a toni alti
peraltro conseguenti alla particolare situazione ambientale ed al clima di
confusione generale nella quale venivano svolte le trattative di calcio mercato.
Per il che, ha concluso chiedendo: in tesi, il pieno proscioglimento dei propri
assistiti; in mero subordine, il minimo delle sanzioni previste.
Analogamente, la società Calcio Padova, ha presentato, in data
16.4.2004, proprie deduzioni a difesa, anch’essa negando che nella dedotta
circostanza fra il Vignoni ed il Di Bari si sia verificato lo scontro fisico loro
attribuito - non per scienza diretta, si afferma - dal collaboratore dell’Ufficio
Indagini ed altresì sostenendo che nel precipuo caso di specie non ricorrono i
presupposti per l’applicabilità, a carico della società, dell’istituto della
responsabilità diretta di cui all’art.2, comma 3) del Codice di Giustizia
Sportiva.
All’odierna riunione, il rappresentante della Procura Federale, avv.
Federico Bagattini, ha motivatamente chiesto affermarsi la colpevolezza di
tutti gli incolpati e di conseguenza comminarsi rispettivamente a ciascuno di
essi le sanzioni di cui in appresso: al sig. Sergio Vignoni 15 gg. di inibizione;
al sig. Riccardo Di Bari 3 mesi e 15 gg. di inibizione, al sig. Donato Morelli 3
mesi di inibizione; alla società A.C. Martina S.r.l. l’ammenda di 2.500,00 euro;
alla società Calcio Padova S.p.A. l’ammenda di 500,00 euro.
Gli avvocati Francesco Calandro ed Enzo Conte, quest’ultimo delegato
a rappresentare il Vignoni e la società Calcio Padova, hanno ulteriormente
illustrato le tesi sostenute nelle citate memorie difensive ed insistito nelle
richieste ivi formulate.
Preso atto di tutto quanto sopra, questa Commissione è pervenuta al
convincimento che dagli atti acquisiti emerga con certezza sia la colpevolezza
dei tesserati in ordine a quanto loro ascritto, sia la funzione svolta nella
circostanza dal Di Bari, sia, infine, la conseguente responsabilità, diretta ed
oggettiva, delle rispettive società di appartenenza.
Questo, atteso che: l’episodio di cui viene fatto debito al Vignoni ed al
Di Bari è stato riferito, non de relato, bensì con convincenti accenti di assoluta
sicurezza e dovizia di particolari dal collaboratore dell’Ufficio Indagini, la cui
relazione costituisce documento ufficiale ed in quanto tale fonte di prova
privilegiata per gli Organi della Giustizia Sportiva; l’art.1, comma 2) del
“Regolamento dell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi” puntualizza che “E’
direttore sportivo, indipendentemente dalla denominazione la persona fisica
che svolge, per conto delle società sportive professionistiche, attività
concernenti l’assetto organizzativo delle società, ivi comprese espressamente
la gestione dei rapporti anche contrattuali fra società e calciatori.., e la
conduzione di trattative con altre società sportive aventi ad oggetto il
trasferimento dei calciatori.-.”; l’art.2, comma 4) del Codice di Giustizia
Sportiva stabilisce che “Le società ...sono oggettivamente responsabili agli
effetti disciplinari dell’operato dei propri dirigenti.., e tesserati”.
Fermo restando quanto sopra, ritiene tuttavia il giudicante che, nel
mentre le richieste formulate dal rappresentante della Procura Federale a
carico del tesserato Sergio Vignoni e della società Calcio Padova meritano
totale accoglimento, le infrazioni commesse dai tesserati Riccardo Di Bari e
Donato Morelli, nonché dalla società A.C. Martina, trovano sanzioni
rispettivamente adeguate nella inibizione del Di Bari per mesi 2 e gg. 15, nella
inibizione del Morelli per mesi 2 e nell’ammenda di 1.500,00 euro a carico
della società
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
a) di infliggere a Sergio Vignoni la sanzione di gg. 15 di inibizione ed alla
società Calcio Padova la sanzione dell’ammenda di 500,00 euro;
b) di infliggere a Riccardo Di Bari la sanzione di mesi 2 e gg. 15 di inibizione,
a Donato Morelli la sanzione di mesi 2 di inibizione ed alla società A.C.
Martina S.r.l. la sanzione dell’ammenda di 1.500,00 euro;
c) di inibire a Riccardo Di Bari l’iscrizione nell’Elenco Speciale dei Direttori
Sportivi di cui all’art.1 del Regolamento Direttori Sportivi per la durata di un
anno, ai sensi dell’art. 4, comma 3) del richiamato Regolamento.
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