Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 297/C del 26 maggio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI GUIDO FERRARIS, MEDICO SOCIALE DELLA SOCIETA’ VALENZANA E DELLA SOCIETA’ VALENZANA CALCIO S.R.L.-.

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 297/C del 26 maggio 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI GUIDO FERRARIS, MEDICO SOCIALE DELLA SOCIETA’ VALENZANA E DELLA SOCIETA’ VALENZANA CALCIO S.R.L.-. Su deferimento del Procuratore Federale si contesta a Guido Ferraris, medico sociale della società Valenzana Calcio, la violazione dell’art. 1 comma 1) del Codice di Giustizia Sportiva perché, in merito alla gara Meda- Valenzana del 7/3/2004, rilasciava una dichiarazione, risultata “mendace” in quanto smentita sia dal rapporto arbitrale che dal supplemento richiesto, nella quale asseriva di aver proferito la parola “delinquente” all’assistente arbitrale al fine di scagionare l’allenatore Buglio Francesco; - alla società Valenzana Calcio S.r.l., per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio medico sociale. Va premesso che il Ferraris ebbe a rilasciare, in vista della proposizione di atto di reclamo a questa Commissione nell’interesse dell’allenatore della società Valenzana, Francesco Buglio, dichiarazione con la quale riferiva che era stato lui e non il Buglio a pronunciare espressioni offensive nei confronti dell’assistente arbitrale, fatto per cui il Buglio era stato squalificato dal Giudice Sportivo per due gare effettive. Tale comportamento è risultato smentito dal supplemento del direttore di gara che, senza ombra di dubbio, attribuiva invece la provenienza dell' espressione offensiva al Ferraris. Rigettato quindi il reclamo del Buglio gli atti venivano trasmessi al Procuratore Federale per le valutazioni di competenza in relazione al comportamento del medico sociale Guido Ferraris, di cui all’odierno deferimento. Nelle deduzioni difensive inoltrate alla Commissione l’incolpato confermava la propria versione dei fatti, rappresentando che per lui era obbligo morale scagionare l’allenatore Buglio dall’incolpazione ascrittagli perché quest’ultimo non aveva pronunciato alcuna espressione offensiva ai danni dell’assistente arbitrale. All’odierna riunione era presente il solo rappresentante della Procura Federale, avvocato Federico Bagattini, che concludeva come da verbale. Ritiene la Commissione di dover accogliere le richieste del Procuratore Federale. Il supplemento arbitrale del 12/3/2004, atto ufficiale e di fede privilegiata per la giustizia sportiva, individua inequivocabilmente il Buglio come colui che ebbe a pronunciare espressioni offensive nei confronti dell’assistente arbitrale durante la gara Meda-Valenzana del 7/3/2004. Conseguentemente non può accogliersi la prospettazione di fatti come proposta dall’odierno incolpato nei cui confronti, anche considerata la prossima sospensione dell’attività agonistica dovuta alle ferie estive, stimasi equo irrogare la sanzione di cui in dispositivo. Alla responsabilità del deferito consegue quella oggettiva della società, nei confronti della quale stimasi equo irrogare la sanzione di cui in dispositivo. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di irrogare al Ferraris la sanzione di tre mesi di inibizione ed alla società Valenzana Calcio S.r.l. la sanzione di 500,00 euro di ammenda.
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