Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 297/C del 26 maggio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C A CARICO DI CATALDO CASTELLO, TESSERATO DELLA SOCIETA’ TARANTO CALCIO S.R.L. -.

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 297/C del 26 maggio 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C A CARICO DI CATALDO CASTELLO, TESSERATO DELLA SOCIETA’ TARANTO CALCIO S.R.L. -. Su deferimento della Presidenza della Lega Professionisti Serie C è stato chiamato a rispondere della violazione della clausola compromissoria ex art.27 comma 2) dello Statuto ed art. 1 comma 1) del Codice di Giustizia Sportiva il sig. Cataldo Castello, già “segretario" della società Taranto Calcio S.r.l. per aver proposto, in data 27 gennaio 2004, al Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro, senza averne ottenuta l’autorizzazione e senza essersi avvalso dei mezzi di Giustizia Sportiva, un decreto ingiuntivo nei confronti della società Taranto Calcio S.r.l., notificato il 2/2/2004, per l’importo complessivo di 9.545,32 euro oltre gli interessi maturandi e le spese accessorie; ed avere successivamente notificato atto di precetto ed iniziato la procedura di pignoramento presso terzi presso il Tribunale di Firenze. Il sig. Castello non si è presentato alla odierna riunione; nei termini, ha fatto pervenire una memoria nella quale fa presente: 1) che il proprio rapporto di lavoro con il Taranto Calcio è stato quello di impiegato amministrativo e ciò dal 21/9/1999 al 30/12/2003 per come comprovato dalla busta paga trasmessa; 2) che non ha mai avuto con la detta società altro rapporto o svolta alcuna mansione per i quali sia stato sottoscritto alcun contratto previsto dalle norme federali; 3) che al momento della presentazione dell’istanza alla Giustizia Ordinaria non svolgeva alcuna attività per la società in quanto dimissionario a partire dal 1/1/2004. Rileva questa Commissione che agli atti della Lega Professionisti Serie C non risulta che il sig. Cataldo Castello o la società Taranto abbiano mai depositato alcun contratto previsto dalle norme federali. Deve pertanto, allo stato dei fatti e salvo quanto verrà,eventualmente, successivamente accertato dalla Procura Federale, ritenersi che il Castello svolgesse presso il Taranto Calcio la funzione di impiegato amministrativo con contratto previsto dalle norme del diritto ordinario e non previsto dalle norme federali. Soltanto nel " modulo di censimento " del 23/6/2003 prodotto dal Taranto il Castello è indicato come “segretario generale” ma tale indicazione non è supportata dal alcun contratto stipulato secondo le norme federali per tale qualifica. Da tale mansione di “impiegato amministrativo” svolta dal Castello discende, per come già affermato in altra delibera di questa Commissione che: " a) può parlarsi di clausola compromissoria e dell’eventuale necessità della preventiva istanza di deroga solo in presenza di controversia che possa essere deliberata dagli Organi Federali; b) i tesserati conservano il diritto di agire nelle sedi ordinarie per tutti quegli atti che non sono connessi all’attività sportiva ovvero che, seppur connessi, sono esclusi da giustiziabilità in questa sede settoriale”. Ciò stante il sig. Castello non doveva richiedere alcuna preventiva autorizzazione e poteva tutelare in sede ordinaria i propri diritti sanciti da un normale rapporto impiegatizio con la società Taranto e pertanto va prosciolto. Per completezza occorre però valutare la valenza del “modulo di censimento” del 23/6/2003 presentato dal Taranto Calcio dove il sig. Castello viene qualificato segretario generale e per questi motivi si impone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per gli accertamenti del caso. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di prosciogliere Cataldo Castello e di rimettere gli atti alla Procura Federale per la valutazione della posizione contrattuale del Castello.
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