Lega nazionale dilettanti – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N.122 del 27 maggio 2004 – pubbl. su www.lnd.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE Accordi Economici RICORSO DEL CALCIATORE Luca PAGLIARULO/U.S.BRESCELLO

Lega nazionale dilettanti – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N.122 del 27 maggio 2004 - pubbl. su www.lnd.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE Accordi Economici RICORSO DEL CALCIATORE Luca PAGLIARULO/U.S.BRESCELLO Con ricorso,dell’11 Marzo 2004, trasmesso tramite Racc.A.R. tanto alla Scrivente quanto alla Società U.S.BRESCELLO S.r.l., il sig. Luca PAGLIARULO proponeva ricorso esponendo di aver concluso con l’ U.S. BRESCELLO S.r.l. un accordo economico prevedente il compenso, per la stagione sportiva 2002-2003, di complessivi €. 15.000,00 e precisando di non aver percepito i compensi per il periodo ottobre-17/12/2003. Tanto premesso e rilevato che la società aveva omesso il versamento degli ulteriori compensi convenzionalmente previsti nel richiamato accordo, chiedeva la condanna della U.S. BRESCELLO S.r.l. al pagamento dell’ importo di €. 3.850,00. La Società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini. Rileva la commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo economico allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso indicato nel contratto. La Società, alla quale incombeva l’onere di fornire la prova di fatti modificativi e/o estintivi della domanda avanzata dalla controparte, alcun riscontro ha allegato al riguardo. Deve, pertanto, concludersi dichiarando la U.S. BRESCELLO S.r.l. tenuta al pagamento, a favore del sig. Luca PAGLIARULO dell’ importo di €. 3.850,00. P.Q.M. Dichiara, per le causali di cui in motivazione, la U.S. BRESCELLO S.r.l. tenuta al pagamento dell’ importo di €. 3.850,00 a favore del sig. Luca PAGLIARULO. Dispone la restituzione al ricorrente della tassa di reclamo di €. 50,00.
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