Lega nazionale dilettanti – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N.122 del 27 maggio 2004 – pubbl. su www.lnd.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE Accordi Economici RICORSO DEL CALCIATORE Omar RIVOLTA/ISERNIA F.C.

Lega nazionale dilettanti – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N.122 del 27 maggio 2004 - pubbl. su www.lnd.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE Accordi Economici RICORSO DEL CALCIATORE Omar RIVOLTA/ISERNIA F.C. Con ricorso, trasmesso tramite Racc.A.R. il sig. Omar RIVOLTA, proponeva ricorso a questa commissione esponendo di aver concluso con la ISERNIA F.C. un accordo economico prevedente il compenso, per la stagione sportiva 2002-2003, di complessivi €. 7.500,00 e precisando di non aver percepito alcun compenso. Tanto premesso e rilevato che la società aveva omesso il versamento dell’intero emolumento convenzionalmente previsto in contratto, chiedeva la condanna della ISERNIA F.C. al pagamento dell’ importo di €. 7.500,00. La società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini. Rileva la commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. contratto allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso indicato nel contratto. La società, alla quale incombeva l’onere di fornire la prova di fatti modificativi e/o estintivi della domanda avanzata dalla controparte, alcun riscontro ha allegato al riguardo. Deve, pertanto, concludersi dichiarando la ISERNIA F.C. tenuta al pagamento, a favore del sig. Omar RIVOLTA dell’ importo di €. 7.500,00. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D.dichiara, per le causali di cui in motivazione, la ISERNIA F.C. tenuta al pagamento dell’ importo di €. 7.500,00 a favore del sig. Omar RIVOLTA. Dispone la restituzione al ricorrente della tassa di reclamo di €. 50,00.
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