COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 170 del 28.05.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. SANGIUSEPPESE AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE CAVALIERE MASSIMO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 165 del 24.05.2004 – Campionato Serie D – Play Off).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 170 del 28.05.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. SANGIUSEPPESE AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE CAVALIERE MASSIMO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 165 del 24.05.2004 – Campionato Serie D – Play Off). La Commissione Disciplinare, · visti gli atti; · letto il reclamo proposto dalla F.C. Sangiuseppese avverso il provvedimento del Giudice Sportivo (C.U. n. 165 del 24.05.2004) con il quale è stata irrogata la squalifica per n. 2 gare effettive al calciatore Massimo Cavaliere “poiché a fine gara, avvicinatosi all’arbitro, gli rivolgeva espressioni offensive ed ingiuriose”; · rilevato che dalla lettura del rapporto arbitrale emerge che le espressioni rivolte dal calciatore Cavaliere all’arbitro non sono di particolare gravità e che al termine della gara lo stesso calciatore ha chiesto scusa all’arbitro del proprio atteggiamento giustificandolo con la tensione della gara e la rabbia della sconfitta; · valutato che la sanzione irrogata appare dunque eccessiva in relazione al comportamento censurato (non risultando le espressioni del calciatore particolarmente offensive e/o ingiuriose), P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla F.C. Sangiuseppese, riduce la squalifica irrogata al calciatore Massimo Cavaliere da n. 2 gare a n. 1 gara effettiva. Nulla per la tassa non versata.
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