COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 170 del 28.05.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. SANGIUSEPPESE AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE CAVALIERE MASSIMO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 165 del 24.05.2004 – Campionato Serie D – Play Off).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 170 del 28.05.2004
– pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. SANGIUSEPPESE AVVERSO LA SQUALIFICA
PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE CAVALIERE MASSIMO (delibera
Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 165 del 24.05.2004 – Campionato Serie D – Play
Off).
La Commissione Disciplinare,
· visti gli atti;
· letto il reclamo proposto dalla F.C. Sangiuseppese avverso il provvedimento del Giudice
Sportivo (C.U. n. 165 del 24.05.2004) con il quale è stata irrogata la squalifica per n. 2 gare
effettive al calciatore Massimo Cavaliere “poiché a fine gara, avvicinatosi all’arbitro, gli
rivolgeva espressioni offensive ed ingiuriose”;
· rilevato che dalla lettura del rapporto arbitrale emerge che le espressioni rivolte dal calciatore
Cavaliere all’arbitro non sono di particolare gravità e che al termine della gara lo stesso
calciatore ha chiesto scusa all’arbitro del proprio atteggiamento giustificandolo con la tensione
della gara e la rabbia della sconfitta;
· valutato che la sanzione irrogata appare dunque eccessiva in relazione al comportamento
censurato (non risultando le espressioni del calciatore particolarmente offensive e/o
ingiuriose),
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla F.C. Sangiuseppese, riduce la squalifica
irrogata al calciatore Massimo Cavaliere da n. 2 gare a n. 1 gara effettiva.
Nulla per la tassa non versata.
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