COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 176 del 02.06.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ CASERTANA F.C. AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA CASERTANA-SAVOIA DEL 30.05.2004 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 172 del 31.05.2004 – Campionato Play Off Serie D). RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. SAVOIA AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA CASERTANA-SAVOIA DEL 30.05.2004 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 172 del 31.05.2004 – Campionato Play Off Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 176 del 02.06.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ CASERTANA F.C. AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA CASERTANA-SAVOIA DEL 30.05.2004 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 172 del 31.05.2004 – Campionato Play Off Serie D). RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. SAVOIA AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA CASERTANA-SAVOIA DEL 30.05.2004 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 172 del 31.05.2004 – Campionato Play Off Serie D). La Commissione Disciplinare, Visti gli atti; Esaminato il provvedimento del Giudice Sportivo (C.U.n.172 del 31 maggio 2004) con il quale è stata irrogata alla F.C. Casertana ed alla S.S. Savoia la punizione sportiva della perdita della gara Casertana-Savoia svoltasi in data 30 maggio 2004 ad entrambe le Società con il punteggio di 0-3, ai sensi dell’art.12 comma 2 C.G.S., è stato squalificato con effetto immediato il campo di gioco della F.C. Casertana per n. sei giornate di gara con obbligo di disputarle in campo neutro ed a porte chiuse ed è stato altresì squalificato con effetto immediato il campo di gioco della S.S. Savoia per n. tre giornate di gara con obbligo di disputarle in campo neutro ed a porte chiuse, nonché condannando la medesima al risarcimento dei danni se richiesti e documentati; Letti i reclami proposti dalla F.C. Casertana e dalla S.S. Savoia e le controdeduzioni redatte dalla stessa F.C. Casertana; Riunite d’ufficio le due impugnative per evidente connessione tra le stesse; Ascoltati i Presidenti della F.C.Casertana e della S.S. Savoia, entrambi assistiti dal proprio legale; Acquisiti agli atti i documenti prodotti in corso d’udienza da entrambe le Società; Preso atto della integrazione delle proprie conclusioni effettuata dalla F.C. Casertana che ha chiesto, in via subordinata, di voler disporre la ripetizione della gara ricorrendone i presupposti richiesti dal Codice di Giustizia Sportiva; Esaminata in via preliminare l’eccezione formulata dalla F.C. Casertana che ha eccepito il mancato invio del reclamo ex art. 24 C.G.S. alla stessa quale Società controinteressata; Valutata la validità della eccezione formulata non avendo dato la S.S. Savoia prova certa di aver inviato o quanto meno cercato di inviare il reclamo via fax alla F.C. Casertana (si rileva al riguardo che il rapporto prodotto dalla Savoia che attesta che la linea della Casertana era “disturbata” e dunque non idonea a consentire la trasmissione porta la data del 31 maggio 2004, ore 11.24 ma la stessa Società non ha dato spiegazioni in ordine all’invio di due sole pagine del reclamo prodotte dalla Casertana , invio effettuato alle ore 11.28, ne’ ha dato prova di avere tentato la trasmissione successivamente sino alle ore 13, orario consentito per la trasmissione stessa); Rilevato che su tale eccezione il Giudice Sportivo non si è pronunciato; Ritenuta la validità della eccezione il reclamo ex art. 24 C.G.S. proposto dalla S.S. Savoia deve ritenersi inammissibile e, conseguentemente, deve ritenersi inammissibile –in parte qua- il reclamo oggi proposto a questa Commissione; Considerato che la decisione del Giudice Sportivo risulta assunta d’ufficio, comunque, correttamente alla luce dei contenuti degli atti di gara e che pertanto possono essere esaminate le censure alla stessa rivolte da entrambe le Società; Letto il reclamo proposto dalla F.C. Casertana, in ordine allo stesso possono formularsi le seguenti considerazioni: in ordine alla erronea interpretazione degli atti ufficiali questa Commissione non può condividere l’assunto della Società reclamante. Tutto quanto riportato nella motivazione del Giudice Sportivo trova conferma attraverso il rapporto dell’Arbitro e degli Assistenti Arbitrali, i rapporti dei Commissari di campo e la relazione dell’Ufficio Indagini. Le discordanze rilevate tra detti atti non possono essere definite tali ma costituiscono la testimonianza di soggetti delegati alla partita con diversi compiti che hanno vissuto un pomeriggio sicuramente particolare. I fatti ascritti alla Casertana sono indubbiamente di eccezionale gravità. Va ricordato al riguardo che sostenitori della Casertana si attivavano nei confronti della squadra ospite sin dall’arrivo della stessa presso l’impianto sportivo. Assolutamente deprecabile la caccia all’uomo effettuata nei confronti dei calciatori avversari prima della gara ed anche il fatto che siano stati colpiti il calciatore Vitiello ed il massaggiatore Chirullo (al riguardo priva di pregio l’eccezione in virtù della quale la parola presumibilmente riportata nel rapporto di uno dei commissari di campo viene riferita all’evento e non alla determinazione del momento preciso in cui l’evento è avvenuto). Sui danni alle persone valgono i referti medici depositati in giudizio non contestati dalla difesa della Casertana. Tutti fatti gravissimi idonei a provocare l’inizio della partita con 32 minuti di ritardo. I nuovi disordini intervenuti prima dell’inizio del secondo tempo (idonei a provocare un ritardo ulteriore sulla ripresa della partita), il fatto che si sia dovuto giocare il secondo tempo con un cancello aperto che avrebbe potuto consentire una invasione di campo, come correttamente riconosciuto da entrambe le parti, costituiscono elementi di assoluta gravità sui quali si è soffermato il Giudice Sportivo sia ai fini della applicazione dell’art.12, comma 2 CGS come ai fini dell’applicazione della squalifica del campo, a norma di quanto previsto dall’art.11 CGS. in ordine alla erronea applicazione dell’art. 12 C.G.S. questa Commissione non può altresì condividere l’assunto della F.C. Casertana: Il Giudice Sportivo, come esplicitamente indicato in motivazione, valutata la gravità dei fatti intervenuti prima e durante la gara, ha ritenuto correttamente di sanzionare entrambe le Società con la punizione sportiva della perdita della gara a norma di quanto previsto dall’art.12 , comma 2 C.G.S. ma in considerazione dei fatti violenti commessi in occasione della gara dai sostenitori delle due Società ha ritenuto altresì di irrogare le sanzioni della squalifica del campo, quali previste dall’art. 11 C.G.S.. L’eccezione deve pertanto essere respinta. in ordine alla eccepita disparità di trattamento concernente la non afflittività della sanzione irrogata a carico della S.S. Savoia va rilevato che, se pure la tesi della F.C. Casertana appare suggestiva, non può essere accolta da questa Commissione. La normativa vigente non prevede sanzioni particolari per i playoff, ragion per cui anche per questa particolare fase del campionato vanno applicate le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva. Il fatto che la squadra vincitrice dell’incontro di andata dei playoff potrebbe essere spinto a favorire disordini tali da provocare l’irrogazione della punizione sportiva della gara per entrambe le Società non è ne’ credibile ne’ ipotizzabile. Per il futuro potrebbero ipotizzarsi modifiche regolamentari con l’applicazione di sanzioni che provochino l’esclusione delle Società dal playoff ma allo stato non possono che essere applicate le norme vigenti; in ordine alla domanda proposta in via subordinata con la quale si è chiesta la ripetizione della gara, questo capo della domanda deve dichiararsi inammissibile in quanto tardivamente proposta. Letto il reclamo proposto dalla S.S. Savoia teso soprattutto ad evidenziare i gravi danni fisici riportati dal calciatore Vitiello e dal massaggiatore Chirullo e a minimizzare i comportamenti dei sostenitori della stessa squadra; Rilevato che sui danni riportati dal Vitiello e dal Chirullo non sussiste alcun dubbio risultando comprovati dalla documentazione in atti ( nessun valore può assumere al riguardo l’assunto della Casertana in ordine al fatto che il Savoia avrebbe redatto più liste gara, che il giocatore non avrebbe dovuto giocare risultando inutilizzabile perché non asseverata la perizia calligrafica depositata, perché l’unica lista ufficiale è quella presentata all’arbitro e perché nessun rilievo può assumere il numero delle partite giocate nella stagione dal giocatore); Risultando altresì che risultano comprovati tutti i gravissimi comportamenti tenuti dai propri sostenitori e dettagliatamente riportati dal Giudice Sportivo; Considerato che, in particolare, i reiterati comportamenti aggressivi, l’invasione di un settore dello stadio che doveva fungere da filtro tra le due tifoserie e, soprattutto, l’invasione del terreno di gioco e l’aggressione intervenuta in tale ultima occasione da parte di un calciatore del Savoia nei confronti di un addetto alla sorveglianza, sono tutti fatti idonei anche in questo caso a concretizzare situazioni che hanno sicuramente influito sul regolare svolgimento della gara; Ritenuto che i fatti violenti posti in essere dalla tifoseria del Savoia in occasione della gara appaiono idonei a giustificare l’irrogazione della sanzione della squalifica del campo di gioco; Valutata la congruità delle sanzioni irrogate a carico di entrambe le Società P.Q.M. Dichiara inammissibile il reclamo ex art. 24 C.G.S. proposto dalla S.S. Savoia. Rigetta il reclamo proposto dalla F.C. Casertana e, per l’effetto, conferma le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo con C.U. n.172 del 31 maggio 2004. Rigetta – in parte qua – il reclamo proposto dalla S.S. Savoia e, per l’effetto, conferma le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo con C.U. n.172 del 31 maggio 2004. Dispone l’addebito della tasse non versate dalla F.C. Casertana e dalla S.S. Savoia.
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