LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 383 DELL’1 giugno 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B TIM Gara Soc. Catania – Soc. Fiorentina
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N. 383 DELL’1 giugno 2004
– pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
SERIE B TIM
Gara Soc. Catania – Soc. Fiorentina
Il Giudice Sportivo;
visti i rapporti dell’Arbitro, di un Assistente e del collaboratore dell’Ufficio Indagini;
osservato che:
dal 27° del secondo tempo i sostenitori del Catania iniziavano un sistematico lancio di
oggetti in campo, che si protraeva sino al termine della gara. In particolare contro l’Arbitro
venivano lanciate decine di bottigliette in plastica piene d’acqua, monete e accendini, uno
dei quali sfiorava il Direttore di gara al capo. Lanci ancora più fitti avevano di mira un
Assistente, il quale era colpito da una bottiglia piena d’acqua ad una spalla e da una lattina
piena ad una gamba. Contro il collaboratore dell’Arbitro venivano lanciate decine di
monete e di bottiglie e, soprattutto, alcuni oggetti di particolare pericolosità: un manubrio in
ferro di una bicicletta; un megafono e un rubinetto in ferro con una chiave di raccordo con
relativo tubo, lungo circa dieci centimetri. Tutti questi oggetti cadevano a brevissima
distanza dall’Assistente, fortunatamente senza colpirlo.
Sempre nel corso del secondo tempo veniva lanciata, al 29°, una moneta che colpiva ad un
braccio l’ispettore della Lega Nazionale Professionisti e, di rimbalzo, il collaboratore
dell’Ufficio Indagini.
L’intemperante comportamento dei sostenitori del Catania si caratterizzava, altresì, per il
lancio sul terreno di giuoco di due fumogeni, al 30° del secondo tempo, che erano rimossi
dopo una ventina di secondi, nonché per l’esplosione di petardi all’inizio della gara ed il
lancio di un bengala, vicino ad una bandierina del corner, al 31° del secondo tempo.
Infine venivano intonati in numerose occasioni, sia nel primo che nel secondo tempo, cori
ingiuriosi nei confronti dell’Arbitro e, al 41° del primo tempo, cori gravemente offensivi
nei confronti degli appartenenti alla Polizia di Stato ed all’Arma dei carabinieri.
La condotta violenta di un folto gruppo di tifosi del Catania ha assunto caratteri di
notevolissima gravità. Non soltanto un Assistente e due collaboratori della Federazione
sono stati colpiti da oggetti, ma soprattutto contro l’Assistente sono stati lanciati oggetti
eccezionalmente pericolosi per la loro tipologia, idonei a cagionare gravissime lesioni se
avessero raggiunto il bersaglio.
Tali lanci sono sintomatici di un comportamento di irresponsabile violenza, capace di
produrre conseguenze pesanti in danno di persone presenti nel recinto di giuoco. La
fortunata casualità, che ha impedito il concreto verificarsi di tali effetti, non attenua in alcun
modo la censurabilità della condotta.
Vanno sottolineate, in negativo, sia la sistematicità dei lanci, indicativa di una diffusa
propensione a simili gesti, sia la preordinazione dei comportamenti violenti, resa evidente
dalla particolare natura degli oggetti fatti entrare indebitamente sugli spalti e poi scagliati
contro l’Assistente.
Nel valutare l’entità di tali atti sul piano disciplinare si deve tener conto, infine, della
recidiva specifica e reiterata: nel corso della presente stagione sportiva la Soc. Catania è
stata ripetutamente sanzionata per lancio di oggetti pericolosi da parte di propri sostenitori
e, in particolare, ha subito una pesante sanzione pecuniaria, accompagnata dalla diffida, per
analoghi comportamenti pericolosi per l’incolumità delle persone presenti all’interno dello
stadio (C.U. n. 161 del 9/12/2003).
Sanzione adeguata, ai sensi dell’art. 11 C.G.S., a fronte delle condotte sopra descritte
(anche dopo aver valutato l’attenuante dovuta per le documentate iniziative della Società
volte a prevenire simili fatti) è la squalifica del campo per una giornata di gara.
In tale sanzione devono ritenersi ricompresi anche tutti gli altri episodi di lanci di oggetti
vari e di esplosione di petardi.
Vanno sanzionati con ammenda di _ 5.000,00 i cori gravemente offensivi nei confronti
dell’Arbitro e degli appartenenti alle Forze dell’ordine.
P.Q.M.
delibera di infliggere:
- alla Società Catania, a titolo di responsabilità oggettiva, la squalifica del campo per una
giornata effettiva di gara e l’ammenda di _ 5.000,00.
Trasmette gli atti al Comitato di Presidenza della Lega Nazionale Professionisti per gli
adempimenti di competenza.