LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 383 DELL’1 giugno 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B TIM Gara Soc. Catania – Soc. Fiorentina

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 383 DELL’1 giugno 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B TIM Gara Soc. Catania – Soc. Fiorentina Il Giudice Sportivo; visti i rapporti dell’Arbitro, di un Assistente e del collaboratore dell’Ufficio Indagini; osservato che: dal 27° del secondo tempo i sostenitori del Catania iniziavano un sistematico lancio di oggetti in campo, che si protraeva sino al termine della gara. In particolare contro l’Arbitro venivano lanciate decine di bottigliette in plastica piene d’acqua, monete e accendini, uno dei quali sfiorava il Direttore di gara al capo. Lanci ancora più fitti avevano di mira un Assistente, il quale era colpito da una bottiglia piena d’acqua ad una spalla e da una lattina piena ad una gamba. Contro il collaboratore dell’Arbitro venivano lanciate decine di monete e di bottiglie e, soprattutto, alcuni oggetti di particolare pericolosità: un manubrio in ferro di una bicicletta; un megafono e un rubinetto in ferro con una chiave di raccordo con relativo tubo, lungo circa dieci centimetri. Tutti questi oggetti cadevano a brevissima distanza dall’Assistente, fortunatamente senza colpirlo. Sempre nel corso del secondo tempo veniva lanciata, al 29°, una moneta che colpiva ad un braccio l’ispettore della Lega Nazionale Professionisti e, di rimbalzo, il collaboratore dell’Ufficio Indagini. L’intemperante comportamento dei sostenitori del Catania si caratterizzava, altresì, per il lancio sul terreno di giuoco di due fumogeni, al 30° del secondo tempo, che erano rimossi dopo una ventina di secondi, nonché per l’esplosione di petardi all’inizio della gara ed il lancio di un bengala, vicino ad una bandierina del corner, al 31° del secondo tempo. Infine venivano intonati in numerose occasioni, sia nel primo che nel secondo tempo, cori ingiuriosi nei confronti dell’Arbitro e, al 41° del primo tempo, cori gravemente offensivi nei confronti degli appartenenti alla Polizia di Stato ed all’Arma dei carabinieri. La condotta violenta di un folto gruppo di tifosi del Catania ha assunto caratteri di notevolissima gravità. Non soltanto un Assistente e due collaboratori della Federazione sono stati colpiti da oggetti, ma soprattutto contro l’Assistente sono stati lanciati oggetti eccezionalmente pericolosi per la loro tipologia, idonei a cagionare gravissime lesioni se avessero raggiunto il bersaglio. Tali lanci sono sintomatici di un comportamento di irresponsabile violenza, capace di produrre conseguenze pesanti in danno di persone presenti nel recinto di giuoco. La fortunata casualità, che ha impedito il concreto verificarsi di tali effetti, non attenua in alcun modo la censurabilità della condotta. Vanno sottolineate, in negativo, sia la sistematicità dei lanci, indicativa di una diffusa propensione a simili gesti, sia la preordinazione dei comportamenti violenti, resa evidente dalla particolare natura degli oggetti fatti entrare indebitamente sugli spalti e poi scagliati contro l’Assistente. Nel valutare l’entità di tali atti sul piano disciplinare si deve tener conto, infine, della recidiva specifica e reiterata: nel corso della presente stagione sportiva la Soc. Catania è stata ripetutamente sanzionata per lancio di oggetti pericolosi da parte di propri sostenitori e, in particolare, ha subito una pesante sanzione pecuniaria, accompagnata dalla diffida, per analoghi comportamenti pericolosi per l’incolumità delle persone presenti all’interno dello stadio (C.U. n. 161 del 9/12/2003). Sanzione adeguata, ai sensi dell’art. 11 C.G.S., a fronte delle condotte sopra descritte (anche dopo aver valutato l’attenuante dovuta per le documentate iniziative della Società volte a prevenire simili fatti) è la squalifica del campo per una giornata di gara. In tale sanzione devono ritenersi ricompresi anche tutti gli altri episodi di lanci di oggetti vari e di esplosione di petardi. Vanno sanzionati con ammenda di _ 5.000,00 i cori gravemente offensivi nei confronti dell’Arbitro e degli appartenenti alle Forze dell’ordine. P.Q.M. delibera di infliggere: - alla Società Catania, a titolo di responsabilità oggettiva, la squalifica del campo per una giornata effettiva di gara e l’ammenda di _ 5.000,00. Trasmette gli atti al Comitato di Presidenza della Lega Nazionale Professionisti per gli adempimenti di competenza.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it