LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 382 DEL 31 maggio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Massimo CELLINO – Presidente Soc. Cagliari: violazione art. 27 commi 1 e 2 dello Statuto F.I.G.C. con riferimento all’art. 1 comma 1 C.G.S.; Soc. CAGLIARI: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta (violazione delle norme federali).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 382 DEL 31 maggio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Massimo CELLINO - Presidente Soc. Cagliari: violazione art. 27 commi 1 e 2 dello Statuto F.I.G.C. con riferimento all’art. 1 comma 1 C.G.S.; Soc. CAGLIARI: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta (violazione delle norme federali). Il deferimento Con provvedimento del 9/4/2004, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Massimo Cellino, Presidente della Soc. Cagliari, per violazione dell'art. 27, comma 1 e 2, dello Statuto della F.I.G.C. con riferimento all’art. 1, comma 1, del C.G.S., nonché la Soc. Cagliari a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 2, comma 4, del C.G.S. Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva nella quale, dopo aver evidenziato gli elementi di fatto e di diritto della vicenda (attinenti, in particolare, la presunta nullità del lodo impugnato per violazione di norme imperative procedimentali e/o vizio della clausola compromissoria, inesistenza e/o superamento del mandato da parte degli arbitri), si rileva, nella sostanza, che la Soc. Cagliari non ha ritenuto, in buona fede, di chiedere preventivamente l’autorizzazione, visto il combinato disposto dell’art. 5 della legge n. 533/1973 e dell’art. 27, comma 2, dello Statuto Federale. L’art. 5 della legge n. 533/1973, consentendo l’arbitrato (irrituale) laddove espressamente previsto da accordi collettivi, dispone che tali procedure arbitrali debbano avvenire senza pregiudizio della facoltà delle parti di adire l’autorità giudiziaria ordinaria. L’art. 27 comma 2 dello Statuto Federale impone poi ai soggetti dell’ordinamento federale l’obbligo di accettare le decisioni particolari adottate dalla F.I.G.C., dai suoi organi e soggetti delegati in materie comunque attinenti all’attività sportiva e nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico. Non essendo i Collegi Arbitrali – a detta dei deferiti - organi federali o soggetti delegati (bensì organismi autonomi rispetto alla Federazione in quanto istituiti da una legge ordinaria dello Stato), non sarebbe necessario richiedere la preventiva autorizzazione per procedere all’impugnazione del lodo. Buona fede comprovata altresì dal fatto che la soc. Cagliari, appena appreso il contenuto della pronuncia resa dalla Corte Federale in data 16/4/04 (con la quale la Corte Federale ha ritenuto che l’impugnazione dei lodi arbitrali senza la preventiva autorizzazione integri la violazione dell’art. 27 comma 2 C.G.S.), rivolgeva al Presidente Federale la, seppur tardiva, richiesta di autorizzazione all’impugnazione del lodo (richiesta alla quale non risulta che sia stata data risposta). Per questi motivi, si chiede il proscioglimento dagli addebiti contestati. Alla riunione odierna, è comparso il Sostituto Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell’inibizione per un anno per il Cellino e a quella della penalizzazione di sei punti per la Soc. Cagliari. È comparso altresì il difensore degli incolpati, il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi contenuti nella memoria difensiva, ha insistito nelle conclusioni formulate. I motivi della decisione La Commissione, letti gli atti e valutate le argomentazioni addotte dalle parti, ritiene doveroso sottolineare, preliminarmente, che la Corte Federale, in un procedimento instaurato ex art. 22 comma 1 lett. a), su segnalazione della Procura Federale, ha recentemente (C.U. n. 16/C.F. del 16/4/04) ritenuto che “l’impugnazione del lodo arbitrale dinanzi al Giudice ordinario senza la preventiva autorizzazione integra la violazione dell’art. 27 comma 2 dello Statuto Federale”. A tale principio, affermato in sede interpretativa con riferimento ad una fattispecie del tutto analoga ai fatti in causa, questa Commissione deve aderire, condividendo in particolare le motivazioni che fanno considerare l’esclusività della giurisdizione domestica un’essenziale espressione di quella autonomia associativa che tutti i tesserati non solo devono rispettare, ma anche dovrebbero difendere. L’integrale richiamo di tale deliberazione, pur se oggetto di un’impugnazione innanzi alla Camera per la Conciliazione ed Arbitrato dello Sport istituita presso il CONI, rende ultroneo ogni approfondimento delle varie problematiche correlate, quali la vexata quaestio della collocazione sistematica dei Collegi arbitrali (art. 47 CGS) nel novero degli “Organi” della Giustizia Sportiva, presupposto per la sanzionabilità ex art. 11 bis CGS, ovvero l’altrettanto controversa valenza dell’esplicito richiamo nella normativa relativa all’operatività dei Collegi arbitrali di quell’art. 5 della legge 11 agosto 1973, n. 533, che prevede inderogabilmente la facoltà delle parti di adire l’Autorità giudiziaria, o, ancora, l’incerta individuazione dei rimedi esperibili innanzi alla Giustizia Sportiva avverso un lodo arbitrale. Questa Commissione ritiene però che la complessità delle problematiche interpretative non possa non acquisire un determinante rilievo nella valutazione in concreto della condotta dei deferiti, in quanto la violazione della norma di cui all’art. 27 comma 2 dello Statuto Federale, da costoro formalmente commessa nei termini indicati nell’atto di contestazione, può essere attribuita ad una erronea interpretazione della normativa vigente, operata senza alcun intento di porsi in contrasto con i principi associativi ed indotta da una formulazione testuale e sistematica di incerta “lettura”. E se l’incertezza interpretativa ha indotto la Procura Federale a sollecitare l’intervento della Corte Federale, la stessa incertezza può aver comprensibilmente indotto i deferiti ad adottare, a tutela di un diritto asseritamente violato dal lodo arbitrale impugnato, uno strumento processuale ritenuto lecito che in seguito, e soltanto in seguito, verrà ritenuto illegittimo. E poiché anche l’ordinamento più rigoroso in tema di elemento soggettivo integrante l’illecito ammette un correttivo al principio “ignorantia legis non excusat” (art. 5 c.p.) con il rilievo attribuito all’errore “scusabile” (art. 47 c.p.), questa Commissione ritiene che il comportamento dei deferiti, riferibile ad una erronea interpretazione della normativa vigente, operata in buona fede ed in un particolare contesto regolamentare, non sia sanzionabile. Diversa valutazione avrebbe potuto essere data nel caso in cui il ricorso all’Autorità giurisdizionale ordinaria fosse stato iniziato successivamente alla pubblicazione della decisione della Corte Federale. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di prosciogliere Massimo Cellino e la Soc. Cagliari dagli addebiti contestati.
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