COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 72 del 3/6/2004 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. S.NICOLO’ AVVERSO L’ESITO DELLA GARA AMATORI CALCIO PIANOLENTA / S. NICOLO’ DISPUTATA IL 22/4/04 PER IL CAMPIONATO AMATORI,(COMITATO PROV.LE TERAMO) PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE LAZZARINI CARMELO

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 72 del 3/6/2004 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. S.NICOLO’ AVVERSO L’ESITO DELLA GARA AMATORI CALCIO PIANOLENTA / S. NICOLO’ DISPUTATA IL 22/4/04 PER IL CAMPIONATO AMATORI,(COMITATO PROV.LE TERAMO) PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE LAZZARINI CARMELO Con reclamo ritualmente proposto, la Società S.Nicolò ha chiesto infliggersi la punizione sportiva della perdita della gara di cui in epigrafe in danno della Società Amatori Calcio PianoLenta per aver quest’ultima utilizzato il calciatore Lazzarini Carmelo che non aveva titolo a parteciparvi in quanto tesserato con altra società. Ha dedotto la società reclamante che il Lazzarini non avrebbe avuto titolo a partecipare alla gara in quanto tesserato con altra società (A.C.Castagneto Ioannella) . Il reclamo è fondato e merita accoglimento. Risulta dagli atti in possesso del Comitato Provinciale di Teramo che il calciatore Lazzarini Carmelo ha preso parte con la A.C.Castagneto Ioannella nel corso dell’annata sportiva 2003-2004 (Campionato Terza Categoria ) e quindi, non poteva disputare il campionato Amatori con la Società Amatori Calcio PianoLenta pur se in possesso del relativo nulla osta (vedi regolamento attività Amatori – stagione 2003-2004 – lett.B punto C) . Alla sanzione della perdita della gara in danno della Società Amatori Calcio PianoLenta consegue quella pecuniaria per responsabilità oggettiva. Per questi motivi, la Commissioen Disciplinare DELIBERA di infliggere alla Società Amatori Calcio PianoLenta la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente punteggio : Amatori Calcio Piano Lenta / S.Nicolò 0 a 3, nonché l’ammenda di Euro 104,00. Dispone restituirsi la tassa versata.
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