COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 72 del 3/6/2004 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. PRETURO AVVERSO L’ESITO DELLA GARA S.S. PRETURO / S.ELIA CALCIO DISPUTATA IL 23/5/04 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA –COM.PROV.LE L’AQUILA-, PER POSIZIONE IRREGOLARE DEI CALCIATORI PELOSI FRANCESCO, CUSELLA FABIO, SIMONE GASPARE E DI MARCO ANTONIO

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 72 del 3/6/2004 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. PRETURO AVVERSO L’ESITO DELLA GARA S.S. PRETURO / S.ELIA CALCIO DISPUTATA IL 23/5/04 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA –COM.PROV.LE L’AQUILA-, PER POSIZIONE IRREGOLARE DEI CALCIATORI PELOSI FRANCESCO, CUSELLA FABIO, SIMONE GASPARE E DI MARCO ANTONIO Con reclamo ritualmente proposto, la Società S.S.Preturo ha chiesto infliggersi la punizione sportiva della perdita della gara di cui in epigrafe in danno della società S.Elia Calcio per aver quest’ultima utilizzato i calciatori Pelosi, Cusella, Simone e Di Marco che non avevano titolo a parteciparvi, quanto al primo poiché squalificato per una gara con C.U.n.40 del 20/5/04, quanto agli altri poiché tesserati con altra società. Il reclamo è fondato e merita accoglimento Risulta dagli atti ufficiali del Comitato Regionale che il calciatore Cusella Fabio è tesserato con la Società S.S. Amiternina dal 13/11/03, che il calciatore Simone Gaspare è tesserato con la Società A.C.Pianola dal 28/9/01, che il calciatore Di Marco Antonio è tesserato con la società A.C.Pianola dal 24/9/99 e che il calciatore Peolosi Francesco risultava squalificato per una gara come da C.U. n.40 del 20/5/04 , con la conseguenza che nessuno di essi aveva titolo a partecipare alla gara oggetto di reclamo. Alla sanzione della perdita della gara in danno della società S.Elia Calcio consegue quella pecuniaria per responsabilità oggettiva Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di infliggere alla Società S.Elia Calcio la punizione della perdita della gara con il seguente punteggio: S.S.Preturo 3 /S.Elia Calcio 0 , nonché l’ammenda di Euro 104,00. Dispone restituirsi la tassa versata.
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