COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 47 del 04/06/2004 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO ad opera della COMMISSIONE TESSERAMENTI del calciatore CRISTIAN MALTESE, della società A.C. PASSIRANA e del Presidente di quest’ultima FEDERICO COMITO “perché in violazione degli artt.1-8 del C.G.S. e dell’art.39 comma 2 delle NOIF”, redigevano una richiesta di Tesseramento incompleta perciò nulla in quanto mancante della sottoscrizione di entrambe i genitori del calciatore di minore età.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 47 del 04/06/2004
- pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO ad opera della COMMISSIONE TESSERAMENTI del calciatore CRISTIAN MALTESE, della società A.C. PASSIRANA e del Presidente di quest’ultima FEDERICO COMITO “perché in violazione degli artt.1-8 del C.G.S. e dell’art.39 comma 2 delle NOIF”, redigevano una richiesta di Tesseramento incompleta perciò nulla in quanto mancante della sottoscrizione di entrambe i genitori del calciatore di minore età.
La Commissione Tesseramenti, con delibera dell’11/09/2003 accogliendo il reclamo proposto dal sig. FRANCO MALTESE padre del minore CRISTIAN, ha dichiarato la nullità di trasferimento n. 000136130 per la stagione sportiva 2001/2002 in favore della società A.C. PASSIRANA in quanto sottoscritta dalla sola madre che ha disposto il Deferimento in oggetto.
La Commissione Disciplinare, osserva: che la violazione delle norme in vigore risulta dalla richiesta di tesseramento in atti e che la società, comparsa in dibattimento si è giustificata sostenendo di non essere a conoscenza della necessità della sottoscrizione da parte di entrambe i genitori del minore. E’ noto che l’ignoranza delle norme non costituisce un esimente e di conseguenza va affermata la responsabilità dell’A.C. PASSIRANA e del suo Presidente FEDERICO COMITO. Tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi e del comportamento processuale ed extra processuale dei suddetti deferiti appare equa la sanzione dell’inibizione in UN MESE al Presidente e dell’ammenda di EURO 104,00 alla società Deferita.
Nessuna responsabilità può invece essere attribuita al minore, al quale non è certo demandato il compito di verificare la regolare e completa compilazione della lista di tesseramento. Tanto premesso la Commissione Disciplinare
COMMINA
Alla A.C. PASSIRANA l’ammenda di Euro 104,00
Al Presidente FEDERICO COMITO l’inibizione di UN MESE a decorrere dalla comunicazione della presente delibera.
ASSOLVE
Da ogni addebito il calciatore CRISTIAN MALTESE
Si comunichi direttamente alle parti ed alla Commissione Tesseramenti a cura della Segreteria del Comitato Regionale Lombardia.
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