COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 55 del 3/06/2004 – pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della CommissioneDisciplinare Procura Federale a carico di: 1) Vitale Vincenzo (Presidente A.S. Carini), Celeste Salvatore (Dirigente A.S. Carini), 3) A.S. Carini – Proc. n. 380/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 55 del 3/06/2004 - pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della CommissioneDisciplinare Procura Federale a carico di: 1) Vitale Vincenzo (Presidente A.S. Carini), Celeste Salvatore (Dirigente A.S. Carini), 3) A.S. Carini – Proc. n. 380/A Il Procuratore Federale, letti gli atti relativi all’esposto della Società S.S. Atletico Mazara , con il quale veniva denunciata l’utilizzazione da parte della Società A.S. Carini di calciatori non tesserati nel Campionato Giovanissimi Regionali del C.R. Sicilia, facendo espresso riferimento alla sentenza del Giudice Sportivo di II’ Grado del Comitato Regionale Sicilia S.G.S., pubblicata sul C.U. del 4 Dicembre 2003, relativa alla gara Aurora/Carini del 16.11.2003, con la quale, constato il mancato tesseramento, di ben cinque calciatori della Società Carini, si assegnava la vittoria della gara stessa alla Società Aurora e si comunicava un’ammenda alla Società Carini; rilevato, sulla base di quanto accertato dall’Ufficio Indagini con relazione pervenuta in data 24 Marzo 2004, che fa parte integrante del presente provvedimento , che la Società A.S. Carini ha utilizzato, durante la prima fase del Campionato Giovanissimi, atleti non regolarmente tesserati; considerato che i responsabili della A.S. Carini, a fronte di una prova documentale che evidenzia il tesseramento dei calciatori oggetto di indagini a campionato inoltrato si sono limitati a ribadire genericamente la buona fede della Società, senza fornire prova specifica in ordine a quanto asserito; ritenuto che i fatti come sopra succintamente descritti integrano gli estremi della violazione di cui all’art. 1 comma1, del C.G.S. (violazione di principi di lealtà, correttezza e probità) ascrivibile al Presidente della Società, A.S. Carini, Sig. Vitale Vincenzo ed al Sig. Celeste Salvatore, dirigente accompagnatore della A.S. Carini nonchè, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva alla Società A.S. Carini, ai sensi dell’art. 2, comma 4, C.G.S.; ha deferito innanzi a questa Commissione Disciplinare: a) Vitale Vincenzo, b) Celeste Salvatore, c) Società A.S. Carini; per rispondere i primi due della violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S., per quanto descritto nella parte motiva la Società A.S. Carini della violazione di cui all’art. 2 comma 4) del C.G.S., per responsabilità diretta ed oggettiva, nella violazione ascritta ai propri tesserati; Contestati i superiori addebiti, le parti deferite sono state convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 25 Maggio 2004 con inizio alle ore 16.00. E’ presente soltanto il Sig. Buzzetta Giuseppe, dirigente dell’A.S. Carini che la rappresenta, per delega; lo stesso, interrogato, ammette l’irregolarità ascritta alla Società, giustificando il suo Presidente che non si occupa dei tesseramenti delegando, all’uopo il segretario che, nel periodo che ci interessa, era assente per motivi familiari. La Commissione Disciplinare, gli contesta la giustificazione addotta perchè non conducente nè propositiva nel contenuto e nella sostanza per l’invocata buona fede; Sentito il rappresentante la Procura Federale, sono state accolte le conclusioni e richieste delle parti in giudizio interessate, giù riportate: 1) Procura Federale, ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, come da atto di rinvio a giudizio, il Sig. Vitale Vincenzo – Presidente A.S. Carini – ed il Sig. Celeste Salvatore – dirigente accompagnatore A.S. Carini, infliggendo al Sig. Vitale Vincenzo l’inibizione a tutti gli effetti sino al 31 Maggio 2005, ed al Sig. Celeste Salvatore l’inibizione a tutti gli effetti fino al 31.12.2004; ritenere la Società A.S. Carini responsabile della violazione di cui all’art. 2 comma 4) C.G.S., infliggendole l’ammenda pari a Euro 1000 (mille); 2) Sig. Buzzetta Giuseppe, in rappresentanza della Società e Dirigenti dell’A.S. Carini; riconosce la responsabilità della Società e con riferimento a quanto in sede dibattimentale sostenuto, si rimette al giudizio della Commissione Disciplinare chiedendo il minimo edittale. ---°°°--- Il caso il giudizio non abbisogna di ulteriori accertamenti istruttori fondandosi su prove documentali oggetto di attenzione da parte dell’Inquirente; la Società interessate e per essa i Dirigenti Responsabili non hanno fornito, nè lo potevano, riscontri obiettivi idonei a scagionarli dalla contestata violazione consumata; va ricordato, ove ce ne fosse bisogno, il richiesto tesseramento di propri calciatori a campionato inoltrato, calciatori già impegnati e utilizzati nelle gare già precedentemente svolte, circostanza di per sè attributiva e riconoscitiva dell’infrazione ascritta agli odierni deferiti. Pertanto, statuita la responsabilità a carico del Presidente, del Dirigente e della Società A.S. Carini; visti gli artt. 1 comma 1); 2 comma 4); 13 e 14 lett. e) del C.G.S.; DELIBERA: di ritenere responsabile dei capi di imputazione loro ascritti come da atto di rinvio a giudizio: a) Vitale Vincenzo Presidente A.S. Carini infliggendogli l’inibizione a tutti gli effetti di cui all’art. 14 lett. e) C.G.S. fino al 31.05.2005; b) Celeste Salvatore – Dirigente Accompagnatore A.S. Carini – infliggendogli l’inibizione a tutti gli effetti di cui all’art. 14 lett. e) C.G.S. fino al 31.12.2004; c) A.S. Carini, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva nella violazione ascritta ai propri tesserati, infliggendole l’ammenda pari ad Euro 1.000 (mille). La presente delibera va notificata alle parti interessate nonchè alla Procura Federale.
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