COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 55 del 3/06/2004 – pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della CommissioneDisciplinare Procedimento a carico della U.S. Racalmuto e calciatore Merulla Salvatore (tesserato U.S. Racalmuto) per violazione art. 1, C.G.S. – Proc. n. 84/B

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 55 del 3/06/2004 - pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della CommissioneDisciplinare Procedimento a carico della U.S. Racalmuto e calciatore Merulla Salvatore (tesserato U.S. Racalmuto) per violazione art. 1, C.G.S. – Proc. n. 84/B Con nota del 18 Maggio 2004, il Comitato Regionale Sicilia ha deferito quanti in oggetto in ordine ai fatti verificatisi in data 2.05.2004 presso lo stadio di Racalmuto a carico dell’Arbitro Sig. Giuseppe Sicurella, il quale, con propria nota del 7.05.2004, relazionava quanto segue: In data 2.05.2004, il nominato Arbitro si trovava in compagnia del proprio genitore presso lo stadio Comunale, per assistere alla disputa della gara Sommatino/Siculiana, quando alcune persone presenti, che l’Arbitro riconosceva essere calciatori della Società U.S. Racalmuto, cominciavano ad inveire sia contro il medesimo che contro la classe arbitrale, attingendolo successivamente in un culmine di violenza, con sputi e pedate, queste ultime anche all’indirizzo del predetto arbitro, nonchè il di lui genitore; Inoltre, un soggetto, identificato in tale Merulla Salvatore, “afferrava l’arbitro per la gola, stringendola fortemente”. Contestati ritualmente gli addebiti, e fissate l’udienza dibattimentale per il giorno 1.06.2004, celebratasi alla presenza della sola Società, ed in assenza di note difensive di sorta, ritiene meritevole di accoglimento il proposto deferimento per quanto appresso motivato. La puntuale ricostruzione dei fatti oggi in esame relazionata dell’Arbitro Sig. Sicurella esclude ogni qualsiasi ragionevole dubbio sul loro reale accadimento. Ciò anche perchè i soggetti indicati quali autori dei fatti erano personalmente conoscenti del denunciante per avere lo stesso arbitrato gare disputate dalla Società oggi deferita. In ordine, a quanto ascritto, al Sig. Merulla Salvatore non vi sono dubbi di sorta atteso che lo stesso, nel marzo 2002 si era reso già protagonista di un episodio aggressivo a carico del Sig. Sicurella, per cui era da questi ben conosciuto. Indicativo, infine, appare a questa Commissione il fatto che nulla hanno ritenuto di controdedurre gli interessati, riconoscendo, così, implicitamente, le loro colpe. Per quanto sopra, ritenuto che le Società, rispondono a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento dei propri tesserati, e che nella fattispecie si è violato l’art. 1 C.G.S., P.T.M. DELIBERA: in accoglimento del deferimento come sopra proposto, di infliggere alla Società U.S. Racalmuto l’ammenda di Euro 1000 (mille); di squalificare il calciatore Merulla Salvatore, tesserato per la U.S. Racalmuto, a tutti gli effetti fino al 30.04.2005; Si comunichi, a cura del C.R.S. alle parti interessate.
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