COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 85 DEL 3 GIUGNO 2004 – PUBBL. SU WWW.FIGC-CAMPANIA.IT CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO – GARA OMIGNANO SCALO – CANNALONGA DEL 30/5/04
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N. 85 DEL 3 GIUGNO 2004 - PUBBL. SU WWW.FIGC-CAMPANIA.IT
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO - GARA OMIGNANO SCALO – CANNALONGA DEL 30/5/04
Il G.S., letto il referto relativo alla gara in epigrafe, nonché l’allegato supplemento, rileva che dal 34° minuto del secondo tempo l’arbitro proseguiva l’incontro “pro-forma” in quanto più volte sul terreno di gioco si verificavano scontri tra i tesserati di entrambe le società. Egli al fine di preservare la propria incolumità, vista anche l’assenza delle forze dell’ordine, una volta che la situazione si era calmata decideva di far riprendere la partita e portarla a termine. Veniva adottato questo provvedimento pure in considerazione che oramai sul terreno erano presenti alcuni sostenitori che ulteriormente creavano un clima teso. Per tali motivi, visto l’art. 12, n. 2 CGS;
DELIBERA
di sanzionare entrambe le società con la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3. Per i provvedimenti disciplinari a carico dei singoli e delle società si rimanda alla camicia di gara.